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notifica via pec

Notifica via pec della intimazione di sfratto

 

La notifica via pec della intimazione di sfratto esonera dall’invio della raccomandata ex art. 660 Cod. Proc. Civ.

A seguito della introduzione nel nostro ordinamento della possibilità della notifica diretta da parte degli avvocati a mezzo dell’uso della PEC, posta elettronica certificata, ci si è domandati se la notifica della intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità (come anche della licenza per finita locazione), ove eseguita a mezzo pec, obblighi comunque all’invio della raccomandata ex art. 660 Cod. Proc. Civ.

Invero, ove ciò dovesse accadere, sarebbe del tutto inutile eseguire la notifica via pec, visto che l’ufficiale giudiziario invia la raccomandata in parola solo dopo che lui ha eseguito la notifica, non a mani proprie, dell’atto.

Ma la notifica pec equivale a notifica a mani proprie, come prevista dal codice di rito.

La risposta è stata data in senso negativo dal Tribunale di Modena, ord. 23 Luglio 2014, e, per contro, in senso positivo, da Tribunale di Frosinone, sent. 22.3.2016, con ampia e convincente motivazione.

Medesima convinzione è stata espressa dal Tribunale di Roma, con ord. 13.3.2018, ove tenuto conto degli effetti riconnessi dalla legge al procedimento di notificazione a mezzo pec, si è ritenuto che possa considerarsi avvenuta a mani proprie la notifica a mezzo pec, restando comunque irrilevante la mancata conoscenza concreta della notifica, ove il notificato non abbia cura di consultare la propria casella pec, atteso che tale consultazione (giornaliera) costituisce comunque un onere derivante dall’obbligo di disporre di tale casella (ad esempio per i soggetti tenuti alla iscrizione nel registro delle imprese, e per i professionisti iscritti ad Albi o Collegi).

Tale convincimento è adesso condiviso dalla intera sezione, come risulta dalle Regole di Condotta rese note dalla Sezione stessa, in relazione alle vertenze in materia di locazione, presenti sul sito del Tribunale stesso.

Tale validità rende invero assai più celere il procedimento, atteso che in tal modo il rispetto del termine di comparizione di 20 giorni viene del tutto favorito, e la parte istante può, appena effettuata la notifica, iscrivere a ruolo la causa, velocizzando l’assegnazione della stessa al Giudice e favorendo la conferma della data di udienza.

Avv. Giorgio Falini

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assemblea condominiale

Assemblea condominiale – Esclusione condomino in lite?

 

All’Assemblea condominiale che delibera di agire o difendersi giudizialmente avverso un Condomino, questi deve essere convocato?

Capita che un condomino sia in lite con il condominio, avendo ad esempio proposto  impugnazione contro una delibera assembleare, ovvero in quanto il Condominio intenda proporre nei suoi confronti una azione in giudizio per recupero crediti ovvero per altra ragione (ad esempio occupazione di aree condominiali, violazione del regolamento di condominio o di norme di legge, attività di immissioni oltre la normale tollerabilità, etc.).

Diritto alla convocazione, diritto alla partecipazione e diritto alla votazione

E’ sorta questione se il Condomino, che abbia proposto la lite, ovvero contro il quale il Condominio debba promuoverla, abbia diritto a partecipare o meno alla Assemblea condominiale che dovrà decidere su quale atteggiamento adottare nei confronti di tale lite.

La giurisprudenza di merito aveva escluso il suo diritto a partecipare alla votazione relativa alla deliberazione di promovimento di una lite nei suoi confronti, applicando per analogia la disciplina sul conflitto di interessi dettata in materia societaria dall’art. 2373 Cod. Civ. (Trib. Pescara, 30.7.2003).

La Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza del 2.2.2023 n. 3192,

ha ritenuto che non possa applicarsi tale disciplina, atteso che la stessa si riferisce ad un conflitto che si presenta all’interno della compagine condominiale (si pensi alla votazione sul rendiconto dell’amministratore che sia anche condomino, ove costui dovrà ovviamente astenersi, come precisa Cass. 28.9.2015, n. 19131).

Ma si debba invece ritenere che il Condomino in lite (pendente o sulla quale debba decidersi) sia un “centro di interessi” estraneo e non possa dunque neppure partecipare alle Assemblee che debba decidere in ordine alla lite., “venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemble”.

E ciò è del tutto logico, ove si consideri come lo stesso non possa essere chiamato a partecipare alle spese di lite sostenute dal condominio (come da giurisprudenza costante, che ha considerato invalide le delibere relative).

In particolare non può lamentarsi di non essere stato almeno invitato a partecipare all’Assemblea di condominio, salvo poi non partecipare alla votazione,

atteso che “non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l’intervento del partecipante nella discussione (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2, legge 27 luglio 1978, n. 392) è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine del giorno.” (Cass. cit. 3192/23).

Recente applicazione del principio come sopra enunciato dalla Corte di legittimità si rinviene nella decisione della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 891 del 15.2.2023, ove viene rigettato l’appello proposto contro la decisione del Tribunale di Como dell’8.6.2021 che aveva rilevato inammissibile la impugnativa della delibera della assemblea del 19.4.2018 per carenza di interesse.

Un consiglio operativo

Nella pratica, ove sia necessario deliberare in ordine ad una lite con un condomino, appare raccomandabile per l’Amministratore convocare una Assemblea apposita con solo tale punto all’Ordine del Giorno, atteso che altrimenti – in caso di più punti all’Ordine del Giorno – al momento in cui tale punto fosse trattato,  il Condomino in contrasto dovrebbe spontaneamente allontanarsi dalla Assemblea condominiale ovvero essere allontanato su disposizione del Presidente che regola la stessa, e essere riammesso solo dopo la ultimazione della trattazione del punto all’O.d.G., ove fossero presenti ulteriori punti da trattare (mentre appare inopportuno inserirlo come ultimo punto, per il rischio di sopravvenuta mancanza del numero legale per valide delibere).

Avv. Giorgio Falini

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separazione con addebito

Separazione con addebito per condotta violenta

La gravità della condotta violenta del coniuge è tale da costituire in ogni caso addebito della separazione, anche per un unico episodio

Con recente decisione la Corte di Cassazione (ord. 27324 del 16.9.2022) ha ribadito la gravità delle violenze fisiche in danno dell’altro coniuge, tali da costituire motivo di  separazione con addebito, pur se successive al manifestarsi della crisi coniugale, e da esonerare il Giudice dal dovere di confrontare tali condotte con quelle dell’altro coniuge. E ciò anche ove trattasi di unico episodio.

E invero, così si esprimono i Giudici di legittimità:

Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018).

Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l’efficienza causale.”

Ripresa della convivenza e ricostituzione effettiva del ménage coniugale

Né può giovare a estinguere il procedimento di separazione una mera ripresa della convivenza, ove non si offra la prova della ricostituzione effettiva della vita coniugale:

Inoltre, non e’ sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 1630 del 23/01/2018Cass. 20323/2019). Invero, “La mera coabitazione non e’ sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”. (Cass. n. 19535 del 17/09/2014), dal che consegue che, laddove emerga una crisi coniugale prolungata ed irrisolta, i tentativi di superarla – nell’ambito dei quali può collocarsi la rinuncia ad un ricorso di separazione da parte del marito, come avvenuto nel caso in esame – non possono essere qualificati come “riconciliazione”, in assenza di elementi univoci e significativi del pieno e concreto ripristino della comunione di vita e di affetti.

Nella fattispecie la sussistenza delle condotte illecite da parte del coniuge era stata oggetto di pronunce in sede penale ed aveva acquisito valore di cosa giudicata, rendendo dunque indiscutibile la sua esistenza.

Avv. Giorgio Falini

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ex coniuge

Ex coniuge, assegno di mantenimento e tutela proprio credito

Come può il coniuge, avente diritto all’assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio, tutelare il proprio credito

Spesso capita, in ragione dell’elevato tasso di conflittualità che caratterizza le separazioni ed i divorzi, che il coniuge (o ex coniuge in caso di divorzio), a favore del quale sia stato riconosciuto, con provvedimento giudiziale, anche in via temporanea ed urgente, un assegno di mantenimento, per sé e/o per i suoi figli, non si fidi del puntuale adempimento da parte del coniuge obbligato e voglia, pertanto, garantirsi da eventuali relativi inadempimenti.

Molteplici sono gli strumenti, che il coniuge avente diritto ha per tutelarsi.

IPOTECA GIUDIZIALE

In merito occorre ricordare che il provvedimento con il quale vengono riconosciuti i suddetti assegni, anche se di carattere provvisorio, è di per sé titolo esecutivo.

In forza di detto titolo è, pertanto, possibile iscrivere ipoteca giudiziale, sempre che il valore dei beni ipotecati non ecceda il credito che si intende tutelare. Ove ciò accada il coniuge che ha iscritto ipoteca viene condannato al risarcimento del danno.

Detto rimedio presuppone, quindi, che il credito che si vuole tutelare sia molto elevato, dal momento che gli immobili di norma non hanno un valore esiguo.

SEQUESTRO GIUDIZIALE

È possibile poi che il Giudice, su richiesta del coniuge avente diritto all’assegno per sé o per i figli, disponga il sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti dell’ex coniuge obbligato, per garantire che vengano soddisfatte o conservate le ragioni del primo.

L’art. 473 bis. 36 introdotto dalla riforma Cartabia non specifica che il sequestro possa essere concesso solo in caso inadempienza del coniuge obbligato, come era previsto ante riforma.

In ogni caso, è plausibile che il Giudice, nel valutare se concedere o meno il sequestro, accerti se nel caso concreto vi siano o meno esigenze di garanzia, non imponendo il vincolo ove non le ravvisi.

PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL TERZO DEBITORE DEL CONIUGE OBBLIGATO

terzo debitore

Una altra forma di garanzia del pagamento, puntuale, effettivo e completo, dell’assegno di mantenimento è costituito dalla possibilità che a detto pagamento provveda direttamente il terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (si pensi al datore di lavoro, all’Inps ecc.).

Prima della Riforma Cartabia, era il Giudice che poteva ordinare al terzo, su richiesta del coniuge avente diritto, di versare a quest’ultimo parte delle somme oggetto dell’assegno di mantenimento, in caso di inadempimento del coniuge obbligato.

Attualmente, a seguito di detta riforma, è direttamente il coniuge avente diritto all’assegno che può notificare il provvedimento, ovvero, in caso di negoziazione assistita, l’accordo nel quale è stabilita la misura dell’assegno al terzo, unitamente alla richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione all’altro coniuge.

PRESUPPOSTI PER CHIEDERE DIRETTAMENTE AL TERZO DEBITORE IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Presupposto per procedere a detta notifica al terzo è che il coniuge obbligato sia inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni e che lo stesso sia stato già costituito in mora dal coniuge avente diritto (questo significa che il coniuge  avente diritto deve diffidarlo al pagamento di quanto dovuto).

Il terzo è tenuto ad effettuare il pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello della notifica.

E SE NEANCHE IL TERZO PAGA?

Allora il coniuge/genitore avente diritto all’assegno può intraprendere l’azione esecutiva direttamente nei confronti del terzo per il pagamento delle somme dovute.

Nell’ipotesi in cui lo stipendio del coniuge obbligato sia già stato in precedenza pignorato, nel momento in cui perviene al terzo datore di lavoro la notificazione della richiesta di provvedere direttamente al versamento dell’assegno di mantenimento, allora sarà il Giudice dell’esecuzione che procederà alla assegnazione e alla ripartizione delle somme tra il coniuge avente diritto e gli altri creditori, tenendo  conto della natura e della finalità dell’assegno (a livello meramente esemplificativo costituisce certamente elemento di rilievo la circostanza che l’assegno sia destinato al mantenimento dei figli, ovvero dell’altro coniuge che non abbia altre fonte di reddito.

Avv. Paola Martino

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assegno divorzile

Assegno Divorzile, recentissima sentenza Corte di Cassazione

Cessazione o revisione dell’Assegno Divorzile a seguito di instaurazione di una nuova stabile convivenza
Gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha escluso che la comprovata instaurazione, successivamente allo scioglimento del matrimonio, di una convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno, comporti automaticamente la perdita del medesimo assegno divorzile, ovvero la relativa riduzione, purché ricorrano determinate condizioni.
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, cui i giudici di merito, in situazioni analoghe, dovranno sostanzialmente uniformarsi:

“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio“.

Esaminiamone, punto per punto, il significato.
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento esclude che la instaurazione di una stabile convivenza di fatto comporti automaticamente il venir meno dell’assegno divorzile ove ricorrano due sostanziali condizioni in capo al coniuge economicamente più debole, che richiede il permanere di detto assegno, ovvero che si opponga alla relativa riduzione.
La prima condizione è l’ex coniuge beneficiario sia privo di mezzi adeguati per il proprio mantenimento e si trovi nella impossibilità incolpevole di procurarseli e che questa mancanza di mezzi adeguati sia imputabile a sue scelte personali – quali la rinuncia ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale – fatte in condivisione con l’altro coniuge all’interno di un progetto comune, a beneficio dell’unione familiare.
In altri termini, è necessario che la condizione di maggiore debolezza di uno dei due ex coniugi derivi da relative pregresse scelte di vita, fatte in funzione della famiglia e del benessere anche economico di quest’ultima.
La seconda condizione è correlata alla prima, ovvero è necessario che l’assegno divorzile sia stato riconosciuto al coniuge più debole, ma comunque economicamente autosufficiente, in quanto la sua maggiore debolezza economica trovi la sua causa nei sacrifici fatti in nome della famiglia.

È cioè necessario che l’assegno, che l’ex coniuge più debole vuole conservare, malgrado l’instaurazione di una sua nuova stabile convivenza di fatto, abbia una funzione compensativa/perequativa, ovvero venga riconosciuto per l’appunto per compensarlo delle relative scelte economicamente penalizzanti, fatte, di comune accordo con l’altro, per contribuire alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge.

Pertanto, in presenza di queste due condizioni – assenza di mezzi adeguati ed assegno di mantenimento con funzione compensativa – l’istaurazione di una nuova convivenza non comporta automaticamente il venir meno dell’assegno, ovvero la relativa riduzione.

nuova convivenza

In quanto, se è vero che la instaurazione di una stabile convivenza costituisce, da un lato, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole e comporta, dall’altro, l’assunzione di responsabilità verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare, è altresì vero che la creazione di una nuova famiglia di fatto non cancella di per sé tutti i sacrifici fatti dall’ex coniuge a favore della precedente famiglia, con conseguente conservazione del diritto al mantenimento dell’assegno divorzile, o meglio di quella parte dell’assegno, la cui finalità sia proprio quella di compensare l’ex coniuge di tutto quanto ha rinunciato.

Infatti, la funzione compensativa/perequativa dell’assegno non ha alcun collegamento con il nuovo progetto di vita nato con la creazione della nuova famiglia di fatto e non può, quindi, essere sostituita dalla solidarietà che si costituisce all’interno della nuova coppia, in quanto l’altro componente di detta nuova coppia non deve nei confronti dell’ex coniuge alcuna concreta “riconoscenza” per i sacrifici che lo stesso ha fatto nei confronti della pregressa famiglia.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, è l’ex coniuge onerato della corresponsione dell’assegno di mantenimento, che chiede la relativa esclusione, ovvero la relativa riduzione alla sola componente compensativa, a dover provare la ricorrenza di detta convivenza di fatto e della relativa stabilità.

A tal proposito indice di stabilità sono certamente la nascita di figli, la coabitazione, l‘avere conti correnti in comune, la contribuzione al ménage famigliare.

In ogni caso, in considerazione della difficoltà per chi è estraneo ad una coppia di reperire prove circa l’effettiva contribuzione dei conviventi al ménage familiare, si ritiene che onere dell’ex coniuge che vuole “liberarsi” della corresponsione “perenne” dell’assegno sia quello di dimostrare unicamente il carattere stabile della nuova convivenza, spettando al coniuge beneficiario dell’assegno di dimostrare la natura compensativa dello stesso.

Per verificare la possibilità di ottenere nel vostro caso la revoca, ovvero la riduzione dell’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge, potete fissare un primo colloquio orientativo (gratuito) cliccando qui.

Cass. Civ. Sez. Unit. Sent. n. 32198 del 5.11.2021

Avv. Paola Martino

figlio maggiorenne

Figlio maggiorenne ed ingresso nel mondo del lavoro

Il figlio maggiorenne, terminato il proprio ciclo di formazione ed entrato nel mondo del lavoro, perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori

Con l’ordinanza in commento (n. 19696 del 22 luglio 2019),  la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, per il quale il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo (sia esso di studio, ovvero professionale) trovi una occupazione che, ancorché retribuita modestamente,  lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti

Lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti,  di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi  autosufficiente.

La giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che l’obbligo di mantenimento dei genitori – in proporzione alle relative risorse economiche  – permane oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio, sin quando lo stesso non completi, nei tempi ordinari, il percorso formativo dallo stesso prescelto, al fine di acquisire una capacità lavorativa idonea a renderlo autosufficiente.

Ne consegue come l’inizio dello svolgimento di una attività lavorativa,  conforme alla capacità lavorativa acquisita, consente di ritenere che la stessa si sia conclusa, con conseguente perdita del diritto al mantenimento.

Circa l’onere della prova, la Suprema Corte afferma  che debba essere il genitore, che vuole liberarsi dell’obbligo di mantenimento, a dimostrare che il figlio maggiorenne abbia completato la sua formazione ed abbia, quindi, raggiunto  un capacità lavorativa spendibile sul mercato del lavoro.

Di contro, il figlio, che vuole dal suo canto essere mantenuto, dovrà dimostrare la non imputabilità alla sua colpa o negligenza nel mancato reperimento di una attività lavorativa sufficientemente remunerativa, nonostante il completamento del suo ciclo di formazione.

Si evidenzia che una volta che il Giudice abbia sancito con provvedimento definitivo – ovvero non più impugnabile –  la perdita del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, questo diritto non potrà più rivivere, anche nell’ipotesi di perdita e/o di riduzione da parte del figlio della attività lavorativa intrapresa, non importa per quali ragioni.

Ciò comporta che la richiesta di soppressione dell’assegno di mantenimento  a favore del figlio maggiorenne verrà vagliata dal Giudice con molta attenzione, nella consapevolezza che, una volta escluso detto mantenimento lo stesso non potrà più risorgere.

Rimane fermo per il figlio, come per l’ex coniuge, il diritto agli alimenti, ove lo stesso versi in comprovato  stato di bisogno.

Quindi riassumendo:

  • I genitori sono tenuti a mantenere i figli, oltre il raggiungimento della maggiore età, per consentirgli di acquisire, attraverso un percorso universitario o professionale, una capacità lavorativa che possa essere impiegata nel mondo del lavoro, con conseguente remunerazione idonea a rendere il figlio indipendente;
  • Ove, il figlio, terminata la propria formazione, intraprenda una attività lavorativa corrispondente alla capacità lavorativa acquista attraverso il percorso formativo pagato dai genitori, lo stesso può dirsi divenuto indipendente, anche se la remunerazione del suo lavoro sia, all’inizio, inferiore rispetto alla capacità lavorativa acquisita, ove il lavoro trovato lasci presumere maggiori futuri guadagni.
  • In questo caso il genitore tenuto al mantenimento può richiedere un provvedimento giudiziale di esclusione, totale o parziale, dello stesso.
  • Una volta escluso, il mantenimento non potrà essere nuovamente riconosciuto in capo al figlio, anche se lo stesso perda o veda contrarsi il lavoro acquisito

Avv. Paola Martino

Per ulteriori approfondimenti clicca qui:   figli maggiorenni disoccupati – quando viene meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori?

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esenzione imu

Esenzione IMU a coppie coniugate o di fatto e unioni civili

A seguito della recentissima decisione della Corte Costituzionale, anche le coppie coniugate, o unite civilmente, avranno diritto alla duplice esenzione IMU, ove risiedano e dimorino abitualmente in due case diverse.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che, ai fini dell’esenzione IMU, statuivano che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

Presupposti dell’esenzione IMU prima della dichiarazione di incostituzionalità delle norme in commento –  Differenze tra coppie di fatto e coppie di fatto o unite civilmente

Prima di questa pronuncia di incostituzionalità, vi era, sotto il profilo dell’esenzione IMU, una sostanziale ed ingiustificata differenza tra chi era single, ovvero aveva costituito una coppia di fatto, e chi, invece, aveva deciso di formalizzare la propria unione mediante matrimonio, oppure unione civile.

Infatti, i single, ovvero le coppie di fatto, ai fini dell’esenzione IMU, dovevano (e devono tutt’ora) unicamente dimostrare di risiedere e dimorare abitualmente nell’immobile di cui sono possessori. Con la conseguenza che se i due membri della coppia di fatto risiedono in due immobili diversi, ciascuno di loro avrà certamente diritto all’esenzione in parola.

Per le coppie coniugate, o unite civilmente, prima dell’intervento della Corte Costituzionale in commento, invece, il trattamento era decisamente deteriore, anche per l’interpretazione della legge che ne dava la Corte di Cassazione, in considerazione del riferimento delle norme ai componenti del nucleo familiare che, ai fini dell’esenzione IMU, dovevano necessariamente risiedere nello stesso immobile con il relativo possessore.

Il Giudice di legittimità era, invero, giunto ad affermare che nel caso due persone legate da matrimonio, o da unione civile, fossero in possesso di due immobili presenti nello stesso comune, solo uno di essi poteva godere dell’esenzione.

Se poi gli immobili si trovavano in due comuni diversi, allora la Cassazione sosteneva che  nessun membro della coppia sposata, o unita civilmente, potesse godere del beneficio, in quanto in tal caso nessuno dei loro immobili avrebbe potuto essere considerato abitazione principale e, quindi, beneficiare dell’esenzione.

Proprio per arginare questa interpretazione restrittiva, il legislatore è intervenuto con l’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, stabilendo che: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Ragioni per le quali la Corte Costituzionale ha pronunciato l’incostituzionalità delle norme in commento

Me secondo la Corte Costituzionale questa apertura del legislatore non era comunque sufficiente, in quanto lasciava intatta la ingiustificata discriminazione tra coppie di fatto e coppie coniugate, o unite civilmente, dal momento che queste ultime per godere dell’esenzione IMU dovevano dimostrare, comunque, un qualcosa in più rispetto alla prime, ossia la residenza e dimora abituale nell’immobile per cui si chiedeva l’esenzione  non solo del possessore dell’immobile medesimo, ma anche del relativo nucleo familiare, laddove invece per le coppie di fatto questa doppia residenza non era richiesta.

Inoltre le coppie coniugate, o unite civilmente, potevano comunque godere di una sola esenzione, anche se proprietari di due immobili, anziché di due, come accadeva per le coppie di fatto se proprietari ciascuno di un immobile.

Questo pertanto il ragionamento seguito dalla Corte per dichiarare l’illegittimità delle norme in commento.

Secondo la Corte, nell’attuale momento socio/economico, contraddistinto dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dalla velocizzazione dei sistemi di trasporto e dall’evoluzione delle abitudini di vita, non può ritenersi affatto raro e inusuale che i membri di una coppia, pur mantenendo intatta la loro comunione materiale e spirituale, vivano “separati”, ovvero in luoghi diversi per riunirsi periodicamente.

Dal momento che l’IMU, prosegue la Corte nel suo ragionamento, è una imposta di natura reale –  presupponendo il possesso, la proprietà, o la titolarità di altro diritto reale, in relazione a beni immobili per i quali si chiede l’esenzione e non un imposta di tipo personale – il correlare la relativa esenzione alla tipologia di rapporto personale che il possessore dell’immobile istaura con un’altra persona è del tutto incoerente ed illogico e, quindi, per l’appunto incostituzionale.

Regole che presiedono l’esenzione IMU per le coppie coniugate o unite civilmente a seguito della decisione della Corte Costituzionale

Pertanto, a seguito della pronuncia di incostituzionalità in commento, i membri di una coppia coniugata, o unita civilmente, possono, in primo luogo, godere entrambi dell’esenzione IMU per i rispettivi immobili, siano essi presenti in uno stesso Comune o in Comune diversi, purchè in detti immobili ciascuno di essi abbia la residenza e la dimora abituali.

In secondo luogo, ai fini dell’esenzione IMU è sufficiente che nell’immobile per cui si chieda l’esenzione vi risieda e dimori stabilmente unicamente il relativo possessore, essendo venuto meno il riferimento alla contemporanea residenza di ogni componente del nucleo familiare.

Ovviamente perché anche le coppie coniugate, o unite civilmente, possano godere della doppia esenzione, al pari delle coppie di fatto possessori di due distinti immobili, è necessaria che la residenza e dimora abituale in ciascuno dei due immobili per i quali si chiede l’esenzione siano effettive.

A tale fine, rileva la Corte che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, come ad esempio il controllo dell’effettivo consumo di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi, che costituiscono un indice certamente valido della ricorrenza o meno di una effettiva residenza.

Nel pronunciare la declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme, il Giudice delle leggi ha comunque escluso che l’esenzione IMU spetti per le “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile.

Diritto al rimborso

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale in commento, è possibile richiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute a titolo di IMU  fino a 5 anni precedenti, considerando, nello specifico, il termine del quinquennio a partire dal versamento ex art. 1, comma 164 della Legge 296/2006.

 Per verificare la possibilità di ottenere nel vostro caso il rimborso IMU pagata e non dovuta  potete fissare un colloquio orientativo (gratuito) cliccando qui.

Sentenza n. 209 del 2022 del 13 ottobre 2022

Avv. Paola Martino

contratto di locazione

Immobile danneggiato dopo scadenza contratto di locazione?

Locazioni: che fare se, alla scadenza del contratto di locazione, l’immobile risulta gravemente danneggiato

Quali opzioni ha il locatore, quando alla scadenza del contratto di affitto, scopre che l’immobile è gravemente danneggiato, oppure presenta innovazioni contrattualmente non consentite?

Alla scadenza del contratto di affitto, i proprietari di casa hanno a volte delle brutte sorprese, trovando il loro immobile gravemente danneggiato, oppure con rilevanti innovazioni che il contratto di locazione non consente.

PUO’ IN QUESTI CASI IL PROPRIETARIO RIFIUTARE DI PRENDERE IN CONSEGNA L’IMMOBILE E SINO A QUANDO?

Sul punto è intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha dato risposta affermativa alla domanda (Cassazione con ordinanza 23 settembre 2022, n. 27932).

In caso di immobile gravemente danneggiato o con modificazioni non consentite, il proprietario, alla scadenza del contratto, può rifiutare la consegna dell’immobile offerta dal conduttore, sin quando quest’ultimo non risarcisca i danni apportati e/o elimini le innovazioni non consentite

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL CONDUTTORE?

Dal momento che il rifiuto del locatore nel prendere in consegna il bene, nonostante la scadenza del contratto, trova la sua giustificazione nel mancato  pagamento da parte del conduttore dell’importo necessario a risarcire i danni, quest’ultimo, malgrado l’offerta di riconsegna l’immobile, rimane, sin quando non effettua il detto pagamento, comunque in mora nella restituzione bene.

Questa mora comporta che il conduttore sia tenuto a corrispondere il canone di locazione sin quando non saldi quando necessario all’eliminazione dei danni e/o delle innovazioni, anche se l’immobile locato non sia più in suo uso.

Ne consegue come il locatore – avendo diritto tanto al pagamento dell’importo idoneo ad eliminare i danni e/o le innovazioni, quanto al pagamento del canone, di locazione sin quando questo importo non venga pagato – riesca in tal modo ad essere totalmente indennizzato.

COSA ACCADE SE IL PROPRIETARIO, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, RITIENE DI PRENDERE COMUNQUE IN CONSEGNA IL BENE, MALGRADO LO STESSO PRESENTI DEI DANNI RILEVANTI

Se il locatore, alla scadenza del contratto, malgrado la presenza di rilevanti danni all’interno dell’immobile, che vanno ben al di là del normale stato di usura, e che non gli consentono di rilocare il bene nell’immediatezza, decide di prenderlo ugualmente in consegna, in questo caso egli avrà diritto non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore, malgrado lo stesso abbia riconsegnato il bene.

La giurisprudenza della Suprema Corte è, invero, sul punto consolidata nel ritenere che il conduttore debba, nel caso di specie, non solo corrispondere al locatore le somme necessarie ad eliminare i danni dallo stesso arrecati, ma sia, altresì, tenuto a pagare, nonostante non ne usufruisca più, il canone di locazione per tutto il tempo necessario alla ristrutturazione dell’immobile, purché tempestivamente iniziata e diligentemente perseguita.

Si aggiunga, infine, come l’obbligo del conduttore del pagamento del canone, nell’ipotesi in parola, non sia subordinata alla prova da parte del locatore di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste di locazione, cui non ha potuto dare seguito a causa dei lavori da svolgersi, essendo detto pagamento dovuto per il solo fatto dell’intervenuto danneggiamento: ex multis Cass. ordinanza n. 6596 del 2019 “ Qualora, in violazione dell’art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da p arte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

Avv. Paola Martino

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conto corrente cointestato

Conto Corrente Cointestato – Morte di uno dei due Titolari

In caso di rapporti di conto corrente cointestati è illegittimo il relativo blocco da parte degli Istituti di Credito in caso di decesso di uno dei due titolari.

In presenza di un conto corrente cointestato, in caso di morte di uno dei due titolari, gli Istituti di credito procedono usualmente al blocco del conto corrente medesimo, senza peraltro darne notizia all’altro cointestatario che si ritrova, da un giorno all’altro, estromesso dallo stesso, privato della possibilità di accedere ai suoi stessi soldi, stante la sospensione generalizzata di tutti i servizi bancari.

Illegittimità del blocco conto da parte della banca

Ma è legittimo il blocco del conto corrente cointestato in caso di decesso di uno dei due titolari da parte dell’istituto di credito?

La risposta è no. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 7862/2021) è costante nell’affermare che nel caso di  cointestazione di un conto corrente /deposito bancario,  ove i cointestatari abbiano il potere di compiere disgiuntamente tutte le operazioni attive e passive, questo potere permane sino all’estinzione del rapporto, anche in caso di morte di uno dei due titolari, in quanto  la cointestazione del conto dà luogo ad una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che permane anche a seguito di morte di uno dei due titolari.

Cosa comporta il permanere di questa solidarietà attiva, a seguito della morte di uno dei due intestatari del conto?

Il permanere di questa solidarietà attiva comporta che il titolare superstite possa prelevare l’intero importo presente sul conto, senza che l’istituto di credito possa opporsi, invocando le norme sulle successioni.

L’istituto di credito, infatti, corrispondendo l’intero saldo al titolare superstite si libera di ogni obbligazione nei confronti degli eredi e non può essere chiamato a rispondere delle somme prelevate dal cointestatario, anche se si tratta dell’intero saldo presente sul conto.

Come sbloccare il conto corrente cointestato

Cosa fare nel caso in cui l’istituto di credito non voglia procedere allo sblocco del conto corrente?

È possibile proporre un ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 Cod.Proc. Civ., facendo precedere questo ricorso da una diffida alla banca da parte dell’Avvocato di vostra fiducia, dal momento che in alcuni casi una diffida ben confezionata è idonea a sbloccare la situazione, evitando in tal modo il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Ove la diffida non produca l’effetto sperato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 Cod.Proc. Civ consente di ottenere in tempi ragionevolmente brevi,  sia la liquidazione dell’intero saldo del conto, sia volendolo,  la riattivazione dei servizi bancari bloccati.

Il requisito del periculum in mora

Per poter procedere in tal senso è necessario, però, che vi sia il requisito del periculum in mora. È cioè necessario  che al titolare superstite derivi  dal blocco del conto corrente un danno grave ed irreparabile, che non gli consente di attendere i tempi più lunghi di un giudizio ordinario (cfr Tribunale Catanzaro, ord. 29 giugno 2022) .

Questo danno grave ed irreversibile si può ravvisare, ad esempio nel caso in cui il titolare superstite disponga solo di quel conto, sul quale confluiscono tutti i suoi proventi, il cui blocco gli impedisce, conseguentemente, di poter prelevare denaro per provvedere alle esigenze del vivere quotidiano.

Avv. Paola Martino

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spese condominiali

Spese Condominiali- coniuge assegnatario casa coniugale

Spese Condominiali – Nessuna Azione Diretta dell’Amministratore nei confronti del Coniuge Assegnatario della Casa Coniugale

Il coniuge, al quale in sede di separazione e/o di divorzio venga disposta l’assegnazione della casa coniugale in ragione della presenza di figli minorenni e/o non economicamente autosufficienti e che non sia titolare di alcuna quota di proprietà della casa medesima, diviene titolare, sull’abitazione, unicamente di un diritto personale di godimento, opponibile ai terzi.

Dal momento che, per recupero dei contributi relativi la manutenzione e l’esercizio delle parti e dei servizi comuni, si può validamente agire sono nei confronti dell’effettivo condomino – cioè del proprietario dell’immobile o del titolare del diritto reale sull’immobile medesimo – l’Amministratore di condominio potrà agire in via giudiziaria solo nei confronti del coniuge proprietario dell’immobile, mentre alcuna azione è consentita nei confronti dei coniuge mero assegnatario.

Così ha statuito una recentissima ordinanza del maggio del 2022 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto che nei rapporti fra Condominio e singoli partecipanti ad esso, non vi siano le condizioni per l’operatività del principio  dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.

Pertanto, sebbene il coniuge assegnatario della casa possa apparire come condomino a tutti gli effetti, ciò non muta la sua condizione di mero titolare di un diritto di godimento, con conseguente difetto di legittimazione passiva nel giudizio intentato dall’Amministratore per il recupero delle spese condominiali.

La Suprema Corte ha, però, d’altra parte, precisato che, sebbene il godimento della casa coniugale sia  caratterizzata da un’essenziale gratuità –  nel senso che il coniuge assegnatario non è tenuto a corrispondere  all’altro coniuge, alcunché per detto godimento –  è altresì vero che le spese correlate all’uso dell’immobile assegnato sono, in ogni caso di sua competenza, salvo che il Giudice della separazione e/o del divorzio non le ponga a carico dell’altro coniuge, come, ad esempio, contributo al mantenimento del coniuge assegnatario.

Ciò significa che, ove il coniuge assegnatario della casa non corrisponda dette spese e l’Amministratore del Condominio sia costretto a rivolgersi al coniuge proprietario per recuperarle, quest’ultimo potrà poi agire nei confronti del coniuge assegnatario per ottenere il rimborso di tutto quanto corrisposto all’Amministratore per effetto della relativa azione giudiziaria.

Avv. Paola Martino

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