figlio maggiorenne

Figlio maggiorenne ed ingresso nel mondo del lavoro

Il figlio maggiorenne, terminato il proprio ciclo di formazione ed entrato nel mondo del lavoro, perde il diritto ad essere mantenuto dai genitori

Con l’ordinanza in commento (n. 19696 del 22 luglio 2019),  la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, per il quale il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo (sia esso di studio, ovvero professionale) trovi una occupazione che, ancorché retribuita modestamente,  lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti

Lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti,  di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi  autosufficiente.

La giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che l’obbligo di mantenimento dei genitori – in proporzione alle relative risorse economiche  – permane oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio, sin quando lo stesso non completi, nei tempi ordinari, il percorso formativo dallo stesso prescelto, al fine di acquisire una capacità lavorativa idonea a renderlo autosufficiente.

Ne consegue come l’inizio dello svolgimento di una attività lavorativa,  conforme alla capacità lavorativa acquisita, consente di ritenere che la stessa si sia conclusa, con conseguente perdita del diritto al mantenimento.

Circa l’onere della prova, la Suprema Corte afferma  che debba essere il genitore, che vuole liberarsi dell’obbligo di mantenimento, a dimostrare che il figlio maggiorenne abbia completato la sua formazione ed abbia, quindi, raggiunto  un capacità lavorativa spendibile sul mercato del lavoro.

Di contro, il figlio, che vuole dal suo canto essere mantenuto, dovrà dimostrare la non imputabilità alla sua colpa o negligenza nel mancato reperimento di una attività lavorativa sufficientemente remunerativa, nonostante il completamento del suo ciclo di formazione.

Si evidenzia che una volta che il Giudice abbia sancito con provvedimento definitivo – ovvero non più impugnabile –  la perdita del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, questo diritto non potrà più rivivere, anche nell’ipotesi di perdita e/o di riduzione da parte del figlio della attività lavorativa intrapresa, non importa per quali ragioni.

Ciò comporta che la richiesta di soppressione dell’assegno di mantenimento  a favore del figlio maggiorenne verrà vagliata dal Giudice con molta attenzione, nella consapevolezza che, una volta escluso detto mantenimento lo stesso non potrà più risorgere.

Rimane fermo per il figlio, come per l’ex coniuge, il diritto agli alimenti, ove lo stesso versi in comprovato  stato di bisogno.

Quindi riassumendo:

  • I genitori sono tenuti a mantenere i figli, oltre il raggiungimento della maggiore età, per consentirgli di acquisire, attraverso un percorso universitario o professionale, una capacità lavorativa che possa essere impiegata nel mondo del lavoro, con conseguente remunerazione idonea a rendere il figlio indipendente;
  • Ove, il figlio, terminata la propria formazione, intraprenda una attività lavorativa corrispondente alla capacità lavorativa acquista attraverso il percorso formativo pagato dai genitori, lo stesso può dirsi divenuto indipendente, anche se la remunerazione del suo lavoro sia, all’inizio, inferiore rispetto alla capacità lavorativa acquisita, ove il lavoro trovato lasci presumere maggiori futuri guadagni.
  • In questo caso il genitore tenuto al mantenimento può richiedere un provvedimento giudiziale di esclusione, totale o parziale, dello stesso.
  • Una volta escluso, il mantenimento non potrà essere nuovamente riconosciuto in capo al figlio, anche se lo stesso perda o veda contrarsi il lavoro acquisito

Avv. Paola Martino

Per ulteriori approfondimenti clicca qui:   figli maggiorenni disoccupati – quando viene meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori?

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