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Esenzione IMU a coppie coniugate o di fatto e unioni civili

A seguito della recentissima decisione della Corte Costituzionale, anche le coppie coniugate, o unite civilmente, avranno diritto alla duplice esenzione IMU, ove risiedano e dimorino abitualmente in due case diverse.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che, ai fini dell’esenzione IMU, statuivano che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

Presupposti dell’esenzione IMU prima della dichiarazione di incostituzionalità delle norme in commento –  Differenze tra coppie di fatto e coppie di fatto o unite civilmente

Prima di questa pronuncia di incostituzionalità, vi era, sotto il profilo dell’esenzione IMU, una sostanziale ed ingiustificata differenza tra chi era single, ovvero aveva costituito una coppia di fatto, e chi, invece, aveva deciso di formalizzare la propria unione mediante matrimonio, oppure unione civile.

Infatti, i single, ovvero le coppie di fatto, ai fini dell’esenzione IMU, dovevano (e devono tutt’ora) unicamente dimostrare di risiedere e dimorare abitualmente nell’immobile di cui sono possessori. Con la conseguenza che se i due membri della coppia di fatto risiedono in due immobili diversi, ciascuno di loro avrà certamente diritto all’esenzione in parola.

Per le coppie coniugate, o unite civilmente, prima dell’intervento della Corte Costituzionale in commento, invece, il trattamento era decisamente deteriore, anche per l’interpretazione della legge che ne dava la Corte di Cassazione, in considerazione del riferimento delle norme ai componenti del nucleo familiare che, ai fini dell’esenzione IMU, dovevano necessariamente risiedere nello stesso immobile con il relativo possessore.

Il Giudice di legittimità era, invero, giunto ad affermare che nel caso due persone legate da matrimonio, o da unione civile, fossero in possesso di due immobili presenti nello stesso comune, solo uno di essi poteva godere dell’esenzione.

Se poi gli immobili si trovavano in due comuni diversi, allora la Cassazione sosteneva che  nessun membro della coppia sposata, o unita civilmente, potesse godere del beneficio, in quanto in tal caso nessuno dei loro immobili avrebbe potuto essere considerato abitazione principale e, quindi, beneficiare dell’esenzione.

Proprio per arginare questa interpretazione restrittiva, il legislatore è intervenuto con l’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, stabilendo che: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Ragioni per le quali la Corte Costituzionale ha pronunciato l’incostituzionalità delle norme in commento

Me secondo la Corte Costituzionale questa apertura del legislatore non era comunque sufficiente, in quanto lasciava intatta la ingiustificata discriminazione tra coppie di fatto e coppie coniugate, o unite civilmente, dal momento che queste ultime per godere dell’esenzione IMU dovevano dimostrare, comunque, un qualcosa in più rispetto alla prime, ossia la residenza e dimora abituale nell’immobile per cui si chiedeva l’esenzione  non solo del possessore dell’immobile medesimo, ma anche del relativo nucleo familiare, laddove invece per le coppie di fatto questa doppia residenza non era richiesta.

Inoltre le coppie coniugate, o unite civilmente, potevano comunque godere di una sola esenzione, anche se proprietari di due immobili, anziché di due, come accadeva per le coppie di fatto se proprietari ciascuno di un immobile.

Questo pertanto il ragionamento seguito dalla Corte per dichiarare l’illegittimità delle norme in commento.

Secondo la Corte, nell’attuale momento socio/economico, contraddistinto dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dalla velocizzazione dei sistemi di trasporto e dall’evoluzione delle abitudini di vita, non può ritenersi affatto raro e inusuale che i membri di una coppia, pur mantenendo intatta la loro comunione materiale e spirituale, vivano “separati”, ovvero in luoghi diversi per riunirsi periodicamente.

Dal momento che l’IMU, prosegue la Corte nel suo ragionamento, è una imposta di natura reale –  presupponendo il possesso, la proprietà, o la titolarità di altro diritto reale, in relazione a beni immobili per i quali si chiede l’esenzione e non un imposta di tipo personale – il correlare la relativa esenzione alla tipologia di rapporto personale che il possessore dell’immobile istaura con un’altra persona è del tutto incoerente ed illogico e, quindi, per l’appunto incostituzionale.

Regole che presiedono l’esenzione IMU per le coppie coniugate o unite civilmente a seguito della decisione della Corte Costituzionale

Pertanto, a seguito della pronuncia di incostituzionalità in commento, i membri di una coppia coniugata, o unita civilmente, possono, in primo luogo, godere entrambi dell’esenzione IMU per i rispettivi immobili, siano essi presenti in uno stesso Comune o in Comune diversi, purchè in detti immobili ciascuno di essi abbia la residenza e la dimora abituali.

In secondo luogo, ai fini dell’esenzione IMU è sufficiente che nell’immobile per cui si chieda l’esenzione vi risieda e dimori stabilmente unicamente il relativo possessore, essendo venuto meno il riferimento alla contemporanea residenza di ogni componente del nucleo familiare.

Ovviamente perché anche le coppie coniugate, o unite civilmente, possano godere della doppia esenzione, al pari delle coppie di fatto possessori di due distinti immobili, è necessaria che la residenza e dimora abituale in ciascuno dei due immobili per i quali si chiede l’esenzione siano effettive.

A tale fine, rileva la Corte che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, come ad esempio il controllo dell’effettivo consumo di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi, che costituiscono un indice certamente valido della ricorrenza o meno di una effettiva residenza.

Nel pronunciare la declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme, il Giudice delle leggi ha comunque escluso che l’esenzione IMU spetti per le “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile.

Diritto al rimborso

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale in commento, è possibile richiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute a titolo di IMU  fino a 5 anni precedenti, considerando, nello specifico, il termine del quinquennio a partire dal versamento ex art. 1, comma 164 della Legge 296/2006.

 Per verificare la possibilità di ottenere nel vostro caso il rimborso IMU pagata e non dovuta  potete fissare un colloquio orientativo (gratuito) cliccando qui.

Sentenza n. 209 del 2022 del 13 ottobre 2022

Avv. Paola Martino

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