assegnazione casa coniugale

Assegno mantenimento – Rilevante assegnazione casa coniugale

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in ambito di separazione, che di divorzio, è rilevante l’assegnazione della casa coniugale

Una recente sentenza della Corte di Cassazione – Cass. civ., sez. I, ord., 28 marzo 2023 n. 8764  – conferma come nella determinazione dell’entità dell’assegno di mantenimento debba essere presa in considerazione l’utilità economica rappresentata dall’assegnazione della casa coniugale.

Infatti, se è vero che l’assegnazione della casa familiare prescinde del tutto dal titolo di proprietà, essendo assegnata all’altro coniuge unicamente in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è altresì vero che la decisone sull’assegnazione della casa coniugale ha necessariamente importanti riflessi economici.

Ciò in quanto il genitore collocatario, assegnatario della casa, la gode gratuitamente, risparmiando le spese per la locazione o l’acquisto una nuova abitazione.

Spese queste che, invece, l’altro coniuge, sebbene proprietario esclusivo della casa, ovvero comproprietario, dovrà comunque sobbarcarsi, essendo tenuto, a seguito della separazione ad allontanarsi dalla casa familiare.

Pertanto, i Giudici, nel determinare l’entità dell’assegno di mantenimento terranno certamente in considerazione il pregiudizio economico subito dal  coniuge che quella casa “perde” e di contro il rilevante valore economico che l’altro acquisisce, attraverso il provvedimento di assegnazione, tanto più che detto provvedimento è opponibile ai terzi, mediante la relativa trascrizione.

Proprio l’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione giustifica la circostanza che in caso di vendita della casa familiare, il coniuge assegnatario (quand’anche fosse comproprietario della casa) non abbia alcun diritto di prelazione (ovvero il diritto a che la casa gli venga offerta in vendita prioritariamente rispetto a terzi), in quanto l’interesse dei figli a permanere in quella casa fino a che non se ne allontanino definitivamente, ovvero divengano autosufficienti, viene per l’appunto tutelato per il tramite di detta opponibilità.

Questa correlazione tra entità dell’assegno di mantenimento e assegnazione della casa familiare cessa, ovviamente, in caso di revoca di detta assegnazione.

Sul punto una recentissima sentenza di Cassazione (Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 20 novembre 2023 n. 32151) conferma un orientamento ormai consolidato per il quale il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, a cui tutela era stata disposta l’assegnazione della casa, giustifica e legittima un provvedimento di revoca dell’assegnazione medesima, anche nell’ipotesi in cui il figlio continui a vivere, ancorché autosufficiente dal punto di vista economico, nella casa familiare.

Ciò in quanto, si ripete, il provvedimento di assegnazione casa coniugale ha come sua unica ragione di essere quella di tutelare i diritti dei figli minorenni, ovvero maggiorenni ma non economicamente indipendenti, a continuare a vivere nell’habitat domestico loro proprio, conservando le loro consuetudini di vita e relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).

 

Avv. Paola Martino

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