Dopo quasi dieci anni dalla sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n.1144/2022 del 21.2.2022 ha finalmente deciso una controversia insorta in materia di cali carburante nel lontano 2008.
Il Collegio, riformando interamente la sentenza di primo grado, ha accolto il motivo di gravame proposto dalla Compagnia petrolifera, riconoscendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. Civ. da parte del Tribunale di Roma per aver quest’ultimo modificato la causa petendi della domanda proposta dal gestore.
Ciò che è degno di nota, però, è la conferma della piena fondatezza dell’interpretazione normativa, sostenuta da anni dal nostro Studio e condivisa anche dal Tribunale nella sentenza appellata, secondo cui l’unico presupposto per il riconoscimento del diritto al rimborso dei cc.dd. cali carburanti è il corretto e tempestivo rispetto della procedura di segnalazione degli stessi, così come prevista dagli accordi di colore stipulati tra le Compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori.
La Corte adita ha, infatti, riconosciuto la violazione del principio di disponibilità delle prove da parte del Giudice di prime cure per aver posto alla base della decisione la sostanziale genericità delle contestazioni della Compagnia petrolifera, laddove, invece la stessa ha sempre contestato l’entità dei cali ed il relativo credito, la documentazione prodotta e la stessa ricezione delle segnalazioni che il gestore era tenuto a trasmettere al fornitore. Detta decisione si pone in linea di continuità con altre di merito, e in particolare con quella della Corte di Appello di Lecce, sent. n. 105 del 3.2.2020, per quanto riguarda la corretta qualificazione del diritto al rimborso dei cali carburante da parte del gestore nei confronti della Compagnia fornitrice del prodotto, e in ordine al fondamento convenzionale del relativo regime.
Tale decisione fa ben sperare circa un ripensamento da parte della Suprema Corte rispetto alla posizione assunta con la sentenza n. 14004/2017, che non ha tenuto in adeguata considerazione la specificità del quadro normativo vigente, e così giungere a riconoscere l’effettiva natura dei “cali carburanti” e la piena validità degli accordi che da anni disciplinano i rapporti tra i gestori e le maggiori Compagnie petrolifere in ordine al diritto al rimborso degli stessi, e di conseguenza l’onere in capo al gestore di dimostrarne il corretto e tempestivo rispetto della procedura di segnalazione al fine di poter maturare il diritto di richiedere il rimborso del cali carburanti.