coppie di fatto

Coppie di fatto e Tutela Legale: è sufficiente amarsi e convivere?

 

La convivenza ha trovato la sua tutela legale nella legge Cirinnà (ln 76 del 2014) che per la prima volta ha dettato una disciplina specifica a tutela dei membri delle coppie di fatto.

Questa legge, in primo luogo, dà una definizione di ciò che debba intendersi per coppia di fatto.

I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni – non importa se dello stesso sesso o meno – che sono, per l’appunto, conviventi e uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolati (tra di loro ) da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Questo di per sé esclude l’applicazione della legge Cirinnà alle coppie in cui uno dei membri sia  ancora legato da vincolo matrimoniale.

Questi i diritti che spettano al membro della coppia di fatto, in forza di tale legge:

  1. Gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate (art. 1 comma 39);
  3. ogni convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di saluto oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  5.  successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6.  inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute per convinzione di fatto delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano  i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49)

Affinché alla coppia di fatto possa applicarsi la legge Cirinnà non è necessario che i membri della coppia rendano specifica dichiarazione all’Ufficio dell’Anagrafe, dal momento che la legge prevede che solo “per l’accertamento della stabilità convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’  art. 4  e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

Tuttavia questa dichiarazione può tornare oltre modo utile, tutte le volte che si abbia l’urgenza di provare di essere  coppie di fatto ed, in ogni caso, per facilitare il riconoscimento di tutti i diritti previsti in tale legge.

Si pensi ad esempio nel caso in cui uno dei due conviventi venga ricoverato d’urgenza in ospedale.

Detta dichiarazione, consentendo di provare immediatamente l’esistenza di una convivenza di fatto tra le parti, consente all’altro membro della coppia di interloquire da subito con i medici, senza che eventuali parenti del ricoverato possano escluderlo.

Si consiglia pertanto di effettuare quanto prima detta dichiarazione al fine di divenire una coppia di fatto formalizzata

Avv. Paola Martino

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