Author Archives: admin

mamma e papà

Non ho l’età….. per rimanere con mamma e papà

Quando viene meno il diritto per i figli maggiorenni di permanere  nella casa famigliare.

Nella nostra società non costituisce di certo un episodio isolato quello del permanere presso la casa famigliare dei figli una volta che questi siano divenuti, non solo maggiorenni, ma ampiamente adulti.

Questo uso comune e diffuso non pone alcun problema giuridicamente rilevante sin quando i genitori siano d’accordo con detta convivenza.

Ma cosa accade se mamma e papà dicono di no?

Sino a che età, cioè, il figlio maggiorenne ha diritto, di permanere “gratuitamente” nella casa familiare.

Sul punto, la giurisprudenza tanto di legittimità che di merito è intervenuta individuando nei 34 anni del figlio il limite temporale dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori e con esso il diritto del figlio di permanere all’interno della casa familiare.

Ma cosa accade se, superato quel limite temporale, il figlio non sia, in ogni caso, ancora divenuto economicamente autosufficiente.

Sono obbligati in tal caso i genitori a tenere il figlio in casa con loro?

La risposta è negativa.

La giurisprudenza ritiene che, superato detto limite temporale, debba ritenersi esaurito l’obbligo dei genitori di perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, quale che siano i risultati raggiunti dal figlio.

Con la conseguenza che al compimento dei 34 anni, il figlio non economicamente autosufficiente può, ove ricorrano le condizioni, pretendere dai genitori unicamente gli alimenti;

diritto agli alimenti questo certamente più contenuto e ristretto rispetto al diritto al mantenimento, non comprendente, tra l’altro, diritto di abitare nella casa familiare.

L’art. 443 del Codice civile, statuisce, infatti, che “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”.

Pertanto, il permanere presso la casa familiare del figlio ultra trentaquattrenne, ma non autosufficiente, è rimesso alla scelta del genitore che, ove voglia, potrebbe richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato, con il solo limite di concedergli un termine ragionevole, salvo, nell’ipotesi in cui opti per l’allontanamento, l’obbligo di corrispondergli tramite assegno periodico gli alimenti.

assegno divorzile

Assegno divorzile a coniuge economicamente autosufficiente

Divorzio – Tribunale di Roma – Assegno divorzile a coniuge nonostante relativa autosufficienza economica – Rilevanza della storia familiare – Contributo della moglie alla crescita professionale del marito – Esclusione comunque dell’utilizzo del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza del luglio 2017 ha riconosciuto, in fase di divorzio, un rilevante assegno divorzile di mantenimento di € 1.600,00 a favore del coniuge economicamente più debole – nel caso di specie la moglie – nonostante le stessa fosse dal punto di vista economico del tutto indipendente.

Sul punto si ricorda come la Corte di Cassazione, andando a modificare una giurisprudenza consolidata da decenni, con la sentenza n. 11504 del 10.05.2017 ha inaugurato, in tema di assegno divorzile, un nuovo orientamento, scardinando il dogma della conservazione, successivamente al divorzio, del tenore di vita goduto durante la pregressa vita matrimoniale.

La Cassazione ha quindi statuito – valorizzando il principio dell’autoresponsabiltà economica dei coniugi – che ove il coniuge avente teoricamente diritto all’assegno di mantenimento, ovvero economicamente più debole – versi in una condizione di obiettiva indipendenza economica, lo stesso non abbia diritto ad alcun assegno.

Il Tribunale di Roma nella sentenza sopra citata ha ritenuto di non recepire tout court l’insegnamento della Corte, ma di adattarlo alle specificità del caso sottoposto al suo giudizio.

Invero, nel caso in parola è stato riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un rilevante assegno di mantenimento nonostante la stessa avesse un reddito annuo netto di circa 35.000,00 euro.

Le ragioni del riconoscimento sono da ricercarsi nella particolare storia familiare che aveva contraddistinto la coppia di coniugi.

Nel corso del giudizio era infatti emerso come la moglie avesse lasciato il suo lavoro a tempo indeterminato per seguire il marito, aiutandolo ad intessere una fitta rete di rapporti sociali che lo avevano agevolato nella sua carriera di neurochirurgo e che, solo dopo che i coniugi si erano nuovamente stabiliti nella città di origine, la stessa aveva ripreso a lavorare, ma questa volta con contratti a tempo determinato, scontando il tempo di lontananza dal mondo del lavoro.

Ove si consideri che nel caso di specie la moglie non aveva alcuna casa di proprietà e che il divario tra i redditi dei due coniugi era notevole, appare evidente come la ratio della attribuzione dell’assegno in parola di € 1.600 non era quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio – molto più cospicuo dovendo essere in questo caso l’assegno medesimo – bensì, per usare le stesse parole del Tribunale, quello di garantire “una prospettiva di stabilità abitativa nonostante la mancanza di beni patrimoniali e sotto questo profilo liberarla da una potenziale condizione di incertezza legata alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo”.

Detta sentenza costituisce pertanto un interessante precedente del Tribunale capitolino per il quale l’autosufficienza economica del coniuge più debole non esclude automaticamente il riconoscimento allo stesso dell’assegno divorzile, dovendo la relativa spettanza essere determinata avuto riguardo alla specifica storia che di volta in volta ha contraddistinto la ex coppia.

infiltrazioni lastrico solare

Infiltrazioni lastrico solare, risarcimento di danni causati

Risarcimento dei danni da infiltrazioni del lastrico solare: permane l’applicazione dell’art. 1126 cod.civ. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 10 maggio 2016, n. 9449)

Come diceva Tancredi ne Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Probabilmente è stato lo stesso pensiero che ha attraversato le menti dei Consiglieri delle Sezioni Unite, chiamati a riesaminare la questione della responsabilità per i danni causati da infiltrazioni dal lastrico solare.
Sul punto, infatti, si erano già espresse le stesse Sezioni Unite con la decisione n. 3672/1997, statuendo che la responsabilità per danni prodotti all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare non vada ricollegata al disposto dell’art. 2051 c.c., ma all‘art. 1123 cod. civ., nel caso di lastrico condominiale, e all‘art. 1126 cod. civ., nel caso di lastrico in proprietà o uso esclusivo.
Queste due disposizione non hanno solo la funzione di disciplinare il diritto dei proprietari delle rispettive parti del fabbricato e l’utilità che questi ne possono trarre, statuendo la ripartizione delle spese interne, ma danno vita a delle obbligazione propter rem, simili a quelle che insorgono a carico ed a favore dei comproprietari del muro comune per la sua manutenzione, a norma dell’art. 882 cod. civ., posta a carico ed a favore dei condomini dell’edificio e aventi ad oggetto “la prestazione delle spese per la conservazione dei beni esistenti nell’edificio, siano essi comuni o esclusivi.”, al fine di garantire, nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio, l’integrità dei beni comuni.
Considerando, però, che tale obbligazione non insorge a carico di un terzo che entri in qualche modo in relazione con il danneggiato, ma, proprio come per le obbligazioni nascenti da contratto, si configura solo a carico di soggetti determinati, vale dire i partecipanti al condominio, le conseguenze del relativo inadempimento devono essere disciplinate dall’art. 1218 cod. civ..
Pertanto, in base alla decisione del 1997, il difetto di manutenzione del lastrico solare configura un inadempimento delle obbligazioni propter rem di tutelare l’integrità dello stesso lastrico solare, da cui, sul piano materiale e di fatto, possono derivare danni all’appartamento sottostante, di cui sono responsabili tutte le parti inadempienti all’obbligazione reale di conservazione, secondo gli stessi criteri di imputazione e di ripartizione dell’obbligazione inadempiuta, disposti dall’art. 1126 cod. civ., vale a dire, i condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi; il titolare della proprietà o dell’uso esclusivi, in ragione del terzo residuo.
Questo orientamento è stato fortemente criticato dalla Dottrina, che ha continuato a ricondurre la responsabilità nel caso di omessa manutenzione del lastrico solare in proprietà esclusiva all’art. 2051 c.c., rilevando l’inapplicabilità della ripartizione dell’art. 1126 c.c., in quanto riferito esclusivamente alle spese per la riparazione e la ricostruzione del lastrico solare, e dalla successiva giurisprudenza (Cass. n. 6376/2006; Cass. n. 642/2003; Cass. n. 15131/2001; Cass. n. 7727/2000) sul presupposto che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde, in base al disposto dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Secondo questo indirizzo, dunque, la legittimazione passiva del condominio sussiste anche per quanto riguarda i danni subiti dai singoli condomini (Cass. n. 6849/2001; Cass. n. 643/2003), in quanto, a tal fine, i criteri di ripartizione delle spese necessarie (ex art. 1126 cod. civ.) non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. (Cass. n. 3676/2006; Cass. n. 5848/2007; Cass. n. 4596/2012).
Altre pronunce della Suprema Corte hanno applicato l’art. 2051 c.c. nell’ipotesi di cattiva manutenzione di cose in uso esclusivo al condomino, seguendo il principio che addebita il danno ascrivibile ai singoli o al condominio all’eventuale comportamento lesivo di chi lo ha cagionato (Cass. 7727/07; 6376/06; 642/03; 15131/01)
Ci sono state anche decisione estreme, che hanno invece ritenuto che “la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non – nemmeno in via concorrente – sul condominio” (Cass. n. 15300/2013; Cass. n. 9084/2010).
Tali e tante sono state le critiche espresse che, dopo quasi 20 anni di dispute, la Seconda Sezione della Cassazione ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite, con la ordinanza interlocutoria n. 13526/2014, sollecitando un ripensamento sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori.
Così, con la sentenza n. 9449/2016, le Sezioni Unite, in evidente riforma del precedente orientamento, hanno rilevato che non esiste, in forza degli art. 1123 e 126 cod. civ, una preesistente obbligazione propter rem nei confronti del proprietario dell’appartamento sottostante, il quale risulta terzo rispetto al rapporto tra il proprietario del lastrico solare e il lastrico stesso.
Pertanto, secondo la Corte, alla produzione di un danno, per effetto della violazione di un obbligo di custodia e comunque di un dovere di manutenzione del lastrico solare da parte del titolare dell’uso esclusivo, non  può applicarsi una disciplina di tipo obbligatorio, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, ma di tipo extracontrattuale.
In particolare, poiché il soggetto che ha l’uso esclusivo del lastrico solare ha un rapporto specifico con la copertura dell’edificio condominiale, che, da un lato, gli consente di utilizzarlo in via esclusiva, dall’altro lo costituisce quale custode della superficie stessa, la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare, ricade nell’ambito di operatività dell’art. 2051 cod. civ..
D’altra parte, il lastrico solare assolve anche la funzione di assicurare la copertura dell’edificio o di parte di esso ed è proprio per questa specifica utilità in ambito condominiale che si configura anche una concorrente responsabilità del condominio, nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ..
Vi sono, quindi, due diverse posizioni: la prima del titolare dell’uso esclusivo, tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione; la seconda del condominio, tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio, che concorrono, in base alla ripartizione stabilita dall’art. 1126 cod. civ., per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare.
In considerazione di questo diverso inquadramento giuridico, ci si sarebbe aspettato l’applicazione di un diverso criterio di ripartizione del risarcimento del danno derivante agli appartamenti sottostanti dalle infiltrazioni nel lastrico solare.
Invece, le Sezioni Unite ritengono che, non potendo esercitarsi la custodia sulla struttura sottostante il lastrico solare nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna, ma operando per questa parte di struttura il dovere di controllo in capo all’amministratore del condominio, considerando la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio per l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione, il criterio di riparto, previsto per le spese previsto dall’art. 1126 cod. civ., continua a costituire un “parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all’uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante”.
Pertanto, nonostante gli Ermellini abbiano completamente stravolto la precedente qualificazione giuridica della fattispecie, le spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare e per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni saranno ripartite nella misura di un terzo a carico del titolare del diritto d’uso esclusivo e nella misura di due terzi tra i condomini sottostanti il lastrico danneggiato, in proporzione al valore del piano e alla porzione del piano di ciascuno, esattamente come statuito dalla sentenza del 1997.
L’unica concreta e comunque rilevante differenza, rispetto alla precedente interpretazione, è data dall’applicazione nei confronti del titolare del diritto d’uso esclusivo del lastrico solare, di tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione, alla imputazione e alla esclusione della responsabilità.
In particolare, si esclude che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere tenuto a risarcire i danni sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo questi essere risarciti dal proprietario della unità immobiliare al momento del fatto, mentre si conferma il principio già affermato per cui “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (Cass. n. 1674/2015).

DOWNLOAD

Sentenza commentata: clicca qui