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mamma e papà

Non ho l’età….. per rimanere con mamma e papà

Quando viene meno il diritto per i figli maggiorenni di permanere  nella casa famigliare.

Nella nostra società non costituisce di certo un episodio isolato quello del permanere presso la casa famigliare dei figli una volta che questi siano divenuti, non solo maggiorenni, ma ampiamente adulti.

Questo uso comune e diffuso non pone alcun problema giuridicamente rilevante sin quando i genitori siano d’accordo con detta convivenza.

Ma cosa accade se mamma e papà dicono di no?

Sino a che età, cioè, il figlio maggiorenne ha diritto, di permanere “gratuitamente” nella casa familiare.

Sul punto, la giurisprudenza tanto di legittimità che di merito è intervenuta individuando nei 34 anni del figlio il limite temporale dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori e con esso il diritto del figlio di permanere all’interno della casa familiare.

Ma cosa accade se, superato quel limite temporale, il figlio non sia, in ogni caso, ancora divenuto economicamente autosufficiente.

Sono obbligati in tal caso i genitori a tenere il figlio in casa con loro?

La risposta è negativa.

La giurisprudenza ritiene che, superato detto limite temporale, debba ritenersi esaurito l’obbligo dei genitori di perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, quale che siano i risultati raggiunti dal figlio.

Con la conseguenza che al compimento dei 34 anni, il figlio non economicamente autosufficiente può, ove ricorrano le condizioni, pretendere dai genitori unicamente gli alimenti;

diritto agli alimenti questo certamente più contenuto e ristretto rispetto al diritto al mantenimento, non comprendente, tra l’altro, diritto di abitare nella casa familiare.

L’art. 443 del Codice civile, statuisce, infatti, che “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”.

Pertanto, il permanere presso la casa familiare del figlio ultra trentaquattrenne, ma non autosufficiente, è rimesso alla scelta del genitore che, ove voglia, potrebbe richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato, con il solo limite di concedergli un termine ragionevole, salvo, nell’ipotesi in cui opti per l’allontanamento, l’obbligo di corrispondergli tramite assegno periodico gli alimenti.

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