Cessazione o revisione dell’Assegno Divorzile a seguito di instaurazione di una nuova stabile convivenza
Gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha escluso che la comprovata instaurazione, successivamente allo scioglimento del matrimonio, di una convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno, comporti automaticamente la perdita del medesimo assegno divorzile, ovvero la relativa riduzione, purché ricorrano determinate condizioni.
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, cui i giudici di merito, in situazioni analoghe, dovranno sostanzialmente uniformarsi:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio“.
Esaminiamone, punto per punto, il significato.
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento esclude che la instaurazione di una stabile convivenza di fatto comporti automaticamente il venir meno dell’assegno divorzile ove ricorrano due sostanziali condizioni in capo al coniuge economicamente più debole, che richiede il permanere di detto assegno, ovvero che si opponga alla relativa riduzione.
La prima condizione è l’ex coniuge beneficiario sia privo di mezzi adeguati per il proprio mantenimento e si trovi nella impossibilità incolpevole di procurarseli e che questa mancanza di mezzi adeguati sia imputabile a sue scelte personali – quali la rinuncia ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale – fatte in condivisione con l’altro coniuge all’interno di un progetto comune, a beneficio dell’unione familiare.
In altri termini, è necessario che la condizione di maggiore debolezza di uno dei due ex coniugi derivi da relative pregresse scelte di vita, fatte in funzione della famiglia e del benessere anche economico di quest’ultima.
La seconda condizione è correlata alla prima, ovvero è necessario che l’assegno divorzile sia stato riconosciuto al coniuge più debole, ma comunque economicamente autosufficiente, in quanto la sua maggiore debolezza economica trovi la sua causa nei sacrifici fatti in nome della famiglia.
È cioè necessario che l’assegno, che l’ex coniuge più debole vuole conservare, malgrado l’instaurazione di una sua nuova stabile convivenza di fatto, abbia una funzione compensativa/perequativa, ovvero venga riconosciuto per l’appunto per compensarlo delle relative scelte economicamente penalizzanti, fatte, di comune accordo con l’altro, per contribuire alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge.
Pertanto, in presenza di queste due condizioni – assenza di mezzi adeguati ed assegno di mantenimento con funzione compensativa – l’istaurazione di una nuova convivenza non comporta automaticamente il venir meno dell’assegno, ovvero la relativa riduzione.
In quanto, se è vero che la instaurazione di una stabile convivenza costituisce, da un lato, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole e comporta, dall’altro, l’assunzione di responsabilità verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare, è altresì vero che la creazione di una nuova famiglia di fatto non cancella di per sé tutti i sacrifici fatti dall’ex coniuge a favore della precedente famiglia, con conseguente conservazione del diritto al mantenimento dell’assegno divorzile, o meglio di quella parte dell’assegno, la cui finalità sia proprio quella di compensare l’ex coniuge di tutto quanto ha rinunciato.
Infatti, la funzione compensativa/perequativa dell’assegno non ha alcun collegamento con il nuovo progetto di vita nato con la creazione della nuova famiglia di fatto e non può, quindi, essere sostituita dalla solidarietà che si costituisce all’interno della nuova coppia, in quanto l’altro componente di detta nuova coppia non deve nei confronti dell’ex coniuge alcuna concreta “riconoscenza” per i sacrifici che lo stesso ha fatto nei confronti della pregressa famiglia.
Sotto il profilo dell’onere probatorio, è l’ex coniuge onerato della corresponsione dell’assegno di mantenimento, che chiede la relativa esclusione, ovvero la relativa riduzione alla sola componente compensativa, a dover provare la ricorrenza di detta convivenza di fatto e della relativa stabilità.
A tal proposito indice di stabilità sono certamente la nascita di figli, la coabitazione, l‘avere conti correnti in comune, la contribuzione al ménage famigliare.
In ogni caso, in considerazione della difficoltà per chi è estraneo ad una coppia di reperire prove circa l’effettiva contribuzione dei conviventi al ménage familiare, si ritiene che onere dell’ex coniuge che vuole “liberarsi” della corresponsione “perenne” dell’assegno sia quello di dimostrare unicamente il carattere stabile della nuova convivenza, spettando al coniuge beneficiario dell’assegno di dimostrare la natura compensativa dello stesso.
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