ex coniuge

Ex coniuge, assegno di mantenimento e tutela proprio credito

Come può il coniuge, avente diritto all’assegno di mantenimento per sé e/o per il figlio, tutelare il proprio credito

Spesso capita, in ragione dell’elevato tasso di conflittualità che caratterizza le separazioni ed i divorzi, che il coniuge (o ex coniuge in caso di divorzio), a favore del quale sia stato riconosciuto, con provvedimento giudiziale, anche in via temporanea ed urgente, un assegno di mantenimento, per sé e/o per i suoi figli, non si fidi del puntuale adempimento da parte del coniuge obbligato e voglia, pertanto, garantirsi da eventuali relativi inadempimenti.

Molteplici sono gli strumenti, che il coniuge avente diritto ha per tutelarsi.

IPOTECA GIUDIZIALE

In merito occorre ricordare che il provvedimento con il quale vengono riconosciuti i suddetti assegni, anche se di carattere provvisorio, è di per sé titolo esecutivo.

In forza di detto titolo è, pertanto, possibile iscrivere ipoteca giudiziale, sempre che il valore dei beni ipotecati non ecceda il credito che si intende tutelare. Ove ciò accada il coniuge che ha iscritto ipoteca viene condannato al risarcimento del danno.

Detto rimedio presuppone, quindi, che il credito che si vuole tutelare sia molto elevato, dal momento che gli immobili di norma non hanno un valore esiguo.

SEQUESTRO GIUDIZIALE

È possibile poi che il Giudice, su richiesta del coniuge avente diritto all’assegno per sé o per i figli, disponga il sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti dell’ex coniuge obbligato, per garantire che vengano soddisfatte o conservate le ragioni del primo.

L’art. 473 bis. 36 introdotto dalla riforma Cartabia non specifica che il sequestro possa essere concesso solo in caso inadempienza del coniuge obbligato, come era previsto ante riforma.

In ogni caso, è plausibile che il Giudice, nel valutare se concedere o meno il sequestro, accerti se nel caso concreto vi siano o meno esigenze di garanzia, non imponendo il vincolo ove non le ravvisi.

PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIRETTAMENTE DA PARTE DEL TERZO DEBITORE DEL CONIUGE OBBLIGATO

terzo debitore

Una altra forma di garanzia del pagamento, puntuale, effettivo e completo, dell’assegno di mantenimento è costituito dalla possibilità che a detto pagamento provveda direttamente il terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (si pensi al datore di lavoro, all’Inps ecc.).

Prima della Riforma Cartabia, era il Giudice che poteva ordinare al terzo, su richiesta del coniuge avente diritto, di versare a quest’ultimo parte delle somme oggetto dell’assegno di mantenimento, in caso di inadempimento del coniuge obbligato.

Attualmente, a seguito di detta riforma, è direttamente il coniuge avente diritto all’assegno che può notificare il provvedimento, ovvero, in caso di negoziazione assistita, l’accordo nel quale è stabilita la misura dell’assegno al terzo, unitamente alla richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione all’altro coniuge.

PRESUPPOSTI PER CHIEDERE DIRETTAMENTE AL TERZO DEBITORE IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Presupposto per procedere a detta notifica al terzo è che il coniuge obbligato sia inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni e che lo stesso sia stato già costituito in mora dal coniuge avente diritto (questo significa che il coniuge  avente diritto deve diffidarlo al pagamento di quanto dovuto).

Il terzo è tenuto ad effettuare il pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello della notifica.

E SE NEANCHE IL TERZO PAGA?

Allora il coniuge/genitore avente diritto all’assegno può intraprendere l’azione esecutiva direttamente nei confronti del terzo per il pagamento delle somme dovute.

Nell’ipotesi in cui lo stipendio del coniuge obbligato sia già stato in precedenza pignorato, nel momento in cui perviene al terzo datore di lavoro la notificazione della richiesta di provvedere direttamente al versamento dell’assegno di mantenimento, allora sarà il Giudice dell’esecuzione che procederà alla assegnazione e alla ripartizione delle somme tra il coniuge avente diritto e gli altri creditori, tenendo  conto della natura e della finalità dell’assegno (a livello meramente esemplificativo costituisce certamente elemento di rilievo la circostanza che l’assegno sia destinato al mantenimento dei figli, ovvero dell’altro coniuge che non abbia altre fonte di reddito.

Avv. Paola Martino

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