In caso di rapporti di conto corrente cointestati è illegittimo il relativo blocco da parte degli Istituti di Credito in caso di decesso di uno dei due titolari.
In presenza di un conto corrente cointestato, in caso di morte di uno dei due titolari, gli Istituti di credito procedono usualmente al blocco del conto corrente medesimo, senza peraltro darne notizia all’altro cointestatario che si ritrova, da un giorno all’altro, estromesso dallo stesso, privato della possibilità di accedere ai suoi stessi soldi, stante la sospensione generalizzata di tutti i servizi bancari.
Ma è legittimo il blocco del conto cointestato corrente in caso di decesso di uno dei due titolari da parte dell’istituto di credito?
La risposta è no.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 7862/2021) è costante nell’affermare che nel caso di cointestazione di un conto corrente /deposito bancario, ove i cointestatari abbiano il potere di compiere disgiuntamente tutte le operazioni attive e passive, questo potere permane sino all’estinzione del rapporto, anche in caso di morte di uno dei due titolari, in quanto la cointestazione del conto dà luogo ad una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che permane anche a seguito di morte di uno dei due titolari.
Cosa comporta il permanere di questa solidarietà attiva, a seguito della morte di uno dei due intestatari del conto?
Il permanere di questa solidarietà attiva comporta che il titolare superstite possa prelevare l’intero importo presente sul conto, senza che l’istituto di credito possa opporsi, invocando le norme sulle successioni.
L’istituto di credito, infatti, corrispondendo l’intero saldo al titolare superstite si libera di ogni obbligazione nei confronti degli eredi e non può essere chiamato a rispondere delle somme prelevate dal cointestatario, anche se si tratta dell’intero saldo presente sul conto.
Cosa fare nel caso in cui l’istituto di credito non voglia procedere allo sblocco del conto corrente?
È possibile proporre un ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 Cod.Proc. Civ., facendo precedere questo ricorso da una diffida alla banca da parte dell’Avvocato di vostra fiducia, dal momento che in alcuni casi una diffida ben confezionata è idonea a sbloccare la situazione, evitando in tal modo il ricorso all’Autorità giudiziaria.
Ove la diffida non produca l’effetto sperato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 Cod.Proc. Civ consente di ottenere in tempi ragionevolmente brevi, sia la liquidazione dell’intero saldo del conto, sia volendolo, la riattivazione dei servizi bancari bloccati.
Per poter procedere in tal senso è necessario, però, che vi sia il requisito del periculum in mora. È cioè necessario che al titolare superstite derivi dal blocco del conto corrente un danno grave ed irreparabile, che non gli consente di attendere i tempi più lunghi di un giudizio ordinario (cfr Tribunale Catanzaro, ord. 29 giugno 2022) .
Questo danno grave ed irreversibile si può ravvisare, ad esempio nel caso in cui il titolare superstite disponga solo di quel conto, sul quale confluiscono tutti i suoi proventi, il cui blocco gli impedisce, conseguentemente, di poter prelevare denaro per provvedere alle esigenze del vivere quotidiano.
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