casa coniugale

Perdita casa coniugale con revoca assegno mantenimento

CON LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE VIENE MENO L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’ 8 novembre 2021, sancisce che con la revoca  dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non studia e non lavora, debba essere disposta anche la revoca dell’assegnazione della casa coniugale

La Cassazione prosegue – in quello che può ritenersi ormai un consolidato orientamento – nel disporre la revoca dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, quando questi colpevolmente non ricerchino l’autosufficienza- non completando, o andando oltremodo a rilento, nel percorso formativo intrapreso (cui hanno potuto accedere grazie all’impegno dei genitori) – ovvero non si mettano attivamente in condizione di trarre profitto da detto percorso, una volta terminato.

La valutazione circa l’imputabilità al figlio maggiorenne della sua condizione di insufficienza economica è tanto più severa quanto più elevata è l’età del figlio.

Pertanto, anche se non sussiste un termine finale stabilito per legge di persistenza dell’obbligo di mantenimento, il raggiungimento di un’età – quale possono essere i 30 anni e dintorni, durante i quali il percorso di studio o formativo perseguito dovrebbe essere, nella normalità dei casi, concluso, con la conseguenziale entrata del “ragazzo” nel mondo del lavoro – potrebbe esso stesso rappresentare un indicatore di colpevole inerzia del figlio di procurarsi l’autosufficienza economica, con il conseguente venire meno dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

Aggiungiamo che il raggiungimento di detta ragguardevole età – nella quale il figlio  si trasforma, volente o nolente, in un adulto responsabile delle proprie scelte, in nome del sacrosanto principio dell’auto responsabilità – comporta anche una diversa valutazione del parametro dell’ “adeguatezza” dell’attività lavorativa rispetto alle inclinazioni personali.

Appena terminato il percorso di studi e/o formativo, il giovane ha diritto di ricercare una attività consona al percorso completato e alle sue aspirazioni.

Ma lo scorrere inesorabile del tempo, senza che il lavoro “adatto” si sia trovato, comporta, proprio per il su richiamato principio di auto responsabilità, che il giovane, divenuto nelle more adulto, debba ridimensionare le proprie aspirazioni adattandole alle condizioni del mercato del lavoro.

In altri termini, i Giudici di legittimità, con la sentenza in parola e con le decisioni pregresse che confermano il medesimo orientamento, precisano che raggiunta un’età adulta, il criterio dell’adeguatezza – sia in ordine al tipo di lavoro che si vuole svolgere, sia in ordine al livello retributivo del lavoro medesimo – diviene relativo.

Ciò significa che se il figlio, raggiunta l’età adulta, si ostini a voler attendere un lavoro necessariamente rispondente alle proprie aspettative, rifiutando le offerte che si presentano, lo stesso potrebbe essere ritenuto dal Giudice – adito dal genitore che vuole cessare di corrispondere il mantenimento –  colpevolmente responsabile del proprio stato di non autosufficienza economica, con conseguente estinzione del relativo diritto ad essere mantenuto dai genitori.

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Revoca assegno mantenimento e contestuale revoca assegnazione casa coniugale

Nel caso che ci occupa la revoca dell’assegno di mantenimento ha comportato anche la contestuale revoca dell’assegnazione della casa coniugale, che, ove di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, potrebbe, quindi, rientrare nella sua disponibilità, venendo meno il titolo in forza del quale l’altro genitore ne gode.

Ricordiamo, infatti, come l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due genitori, a prescindere dal relativo titolo di proprietà, ha come pressoché unica finalità, quella di garantire la conservazione dell’«habitat» domestico dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In altri termini, il godimento della casa coniugale da parte del genitore con il quale convivono prioritariamente i figli è giustificato unicamente dall’interesse dei medesimi a permanere nella casa in cui sono cresciuti, potendo solo in tal modo mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in quell’ambiente domestico si radicano.

Ma se tale assegnazione avviene solo nell’interesse dei figli, questo vuol dire che non vi può essere assegnazione casa familiare ad uno dei  due coniugi o ex coniugi,  in difetto di questo interesse: o perché non vi sono figli, o perché i figli vivono altrove o perchè, come nel caso di specie, il figlio è divenuto economicamente autosufficiente.

Non potendo l’assegnazione della casa coniugale perseguire finalità diverse dalla protezione della prole, la stessa, quindi, non può costituire una modalità di mantenimento del coniuge più debole.

Queste, in merito, le testuali parole della Corte, nella sentenza in commento “l’assegnazione della casa familiare non può assumere una funzione di perequazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ma ha la finalità di soddisfare l’esigenza di speciale protezione dei figli minori maggiorenni non economicamente autosufficienti ed ha ritenuto, nella specie, in base all’accertamento di fatto di cui si è detto quell’esigenza non sussistente per il figlio maggiorenne, così attenendosi ai principi costantemente affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio”.

Alla luce di questa sentenza, pertanto, deve essere valutata con ancora maggiore attenzione ed interesse la possibilità di richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, ove i figli per i quali era stato disposto il mantenimento siano diventati autosufficienti.

Questo in quanto, se viene disposto la revoca dell’assegno di mantenimento, contestualmente può essere chiesta anche la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, con l’apertura di interessanti scenari per il genitore proprietario, ovvero comproprietario della casa, privato della stessa a seguito della relativa assegnazione all’altro (basti pensare alla possibilità di farsi corrispondere un affitto da parte dell’altro genitore, ove i due decidano di comune accordo che l’altro permanga, comunque, nella casa; ovvero di vendere l’immobile a terzi, libero da ogni provvedimento giudiziario di assegnazione).

Per verificare la possibilità di ottenere nel vostro caso la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, potete fissare un primo colloquio orientativo (gratuito) cliccando qui.

Sentenza Cassazione Civile n. 32406 del 2021

Avv. Paola Martino

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