notifica via pec

Notifica via pec della intimazione di sfratto

 

La notifica via pec della intimazione di sfratto esonera dall’invio della raccomandata ex art. 660 Cod. Proc. Civ.

A seguito della introduzione nel nostro ordinamento della possibilità della notifica diretta da parte degli avvocati a mezzo dell’uso della PEC, posta elettronica certificata, ci si è domandati se la notifica della intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità (come anche della licenza per finita locazione), ove eseguita a mezzo pec, obblighi comunque all’invio della raccomandata ex art. 660 Cod. Proc. Civ.

Invero, ove ciò dovesse accadere, sarebbe del tutto inutile eseguire la notifica via pec, visto che l’ufficiale giudiziario invia la raccomandata in parola solo dopo che lui ha eseguito la notifica, non a mani proprie, dell’atto.

Ma la notifica pec equivale a notifica a mani proprie, come prevista dal codice di rito.

La risposta è stata data in senso negativo dal Tribunale di Modena, ord. 23 Luglio 2014, e, per contro, in senso positivo, da Tribunale di Frosinone, sent. 22.3.2016, con ampia e convincente motivazione.

Medesima convinzione è stata espressa dal Tribunale di Roma, con ord. 13.3.2018, ove tenuto conto degli effetti riconnessi dalla legge al procedimento di notificazione a mezzo pec, si è ritenuto che possa considerarsi avvenuta a mani proprie la notifica a mezzo pec, restando comunque irrilevante la mancata conoscenza concreta della notifica, ove il notificato non abbia cura di consultare la propria casella pec, atteso che tale consultazione (giornaliera) costituisce comunque un onere derivante dall’obbligo di disporre di tale casella (ad esempio per i soggetti tenuti alla iscrizione nel registro delle imprese, e per i professionisti iscritti ad Albi o Collegi).

Tale convincimento è adesso condiviso dalla intera sezione, come risulta dalle Regole di Condotta rese note dalla Sezione stessa, in relazione alle vertenze in materia di locazione, presenti sul sito del Tribunale stesso.

Tale validità rende invero assai più celere il procedimento, atteso che in tal modo il rispetto del termine di comparizione di 20 giorni viene del tutto favorito, e la parte istante può, appena effettuata la notifica, iscrivere a ruolo la causa, velocizzando l’assegnazione della stessa al Giudice e favorendo la conferma della data di udienza.

Avv. Giorgio Falini

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