mediazione obbligatoria

Rimborsabili i costi della mediazione obbligatoria

 

Il vincitore della lite ha diritto al rimborso alle spese della mediazione obbligatoria, oltre alle spese di giudizio

Dal 2010 nel nostro ordinamento è stata inserita la procedura di mediazione civile e commerciale per agevolare la definizione delle controversie mediante accordi tra le parti, senza dover ricorrere al Tribunale.

L’esperimento di tale procedimento, gestito da vari Organismi di Mediazione, soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è stato reso obbligatorio prima di accedere ai Tribunali per alcune materie.

Ecco il loro elenco originario:

  • Condominio: controversie relative alla gestione e all’uso delle parti comuni degli edifici residenziali;
  • Diritti reali: controversie riguardanti diritti di proprietà, servitù, enfiteusi e simili;
  • Divisione: controversie tra comproprietari riguardanti la divisione di beni comuni;
  • Successioni ereditarie: controversie relative a eredità e attribuzione dei beni ereditari;
  • Patti di famiglia: controversie legate agli accordi tra i membri di una famiglia riguardo alla divisione dei beni e delle proprietà;
  • Locazione e affitto d’azienda: controversie tra inquilini e proprietari riguardanti contratti di locazione e affitto di immobili, anche con riferimento agli affitti di azienda;
  • Contratti di comodato: controversie riguardanti la concessione temporanea dell’uso di un bene a titolo gratuito;
  • Assicurazioni: controversie tra assicurati e assicuratori riguardanti contratti di assicurazione;
  • Servizi bancari e finanziari: controversie tra clienti e istituti di credito riguardanti servizi bancari e finanziari;
  • Responsabilità medica e sanitaria: controversie riguardanti la responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie per danni causati durante la prestazione di servizi medici;
  • Diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità: controversie riguardanti la diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione.

La recente riforma Cartabia ha aggiunto a decorrere dal 30 giugno 2023 anche queste ulteriori materie:

  • Associazione in partecipazione;
  • Consorzio;
  • Franchising;
  • Opera;
  • Rete;
  • Somministrazione;
  • Società di persone;
  • Subfornitura

Anche il procedimento di mediazione ha dei costi, alcuni fissi, altri parametrati al valore della controversia, che debbono essere corrisposti a favore dell’Organismo di Mediazione. Inoltre, essendovi l’obbligo di farsi assistere da un avvocato, vi sono i relativi costi.

E’ sorto il dubbio se, in mancanza di accordo in sede di mediazione, nella sentenza che definisce il giudizio il vincitore della lite abbia diritto o meno al rimborso delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria

Qualche Tribunale ha ritenuto che siano rimborsabili solo le spese corrisposte all’Organismo di Mediazione, e debbano essere aggiunte agli altri esborsi rimborsabili sostenuti per il giudizio (come i costi di notifica e di iscrizione a ruolo della causa), mentre invece il Tribunale di Trieste, con la sentenza del 11.3.2021, ha liquidato come spese di lite anche quelle corrisposte all’Organismo di Mediazione, nonché quelle relative al compenso dell’avvocato, liquidate mediante il ricorso ai parametri ministeriali (D.M. n. 147/2022 che aggiorna D.M. n. 55/2014).

Il fondamento della scelta della rimborsabilità

Tale decisione appare pienamente conforme a diritto, in quanto – stante la obbligatorietà del procedimento di mediazione – lo relative spese sono da considerare spese di giudizio, sebbene sostenute in una fase anteriore rispetto al giudizio vero e proprio. La ragione di tale inclusione nelle spese di giudizio appare la stessa in virtù della quale sono a carico del soccombente le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi in vista del futuro giudizio di merito, procedimento anch’esso avente costi e che termina senza liquidazione degli stessi a carico di nessuna delle parti.

Inoltre non ha ragione di esistere una differenza tra rimborso delle spese vive sostenute, corrisposte all’Organismo di mediazione quali costi e quali indennità previsti dal D.M. n. 180/2010 che regola la loro attività, rispetto ai compensi dovuti all’avvocato per la propria assistenza, essendo questa imposta per legge. Probabilmente una qualche incertezza in merito a tali compensi era derivata dal mancato inserimento degli stessi come parametro nell’apposito Decreto Ministeriale (versione originaria DM n. 55/2014), omissione che era stata poi rimediata, sia per maggior chiarezza nei rapporti tra clienti e professionisti, sia per rendere più agevole ai Tribunali la liquidazione delle relative competenze in sede di liquidazione delle spese di lite al termine della causa.

Avv. Giorgio Falini

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