assemblea condominiale

Assemblea condominiale – Esclusione condomino in lite?

 

All’Assemblea condominiale che delibera di agire o difendersi giudizialmente avverso un Condomino, questi deve essere convocato?

Capita che un condomino sia in lite con il condominio, avendo ad esempio proposto  impugnazione contro una delibera assembleare, ovvero in quanto il Condominio intenda proporre nei suoi confronti una azione in giudizio per recupero crediti ovvero per altra ragione (ad esempio occupazione di aree condominiali, violazione del regolamento di condominio o di norme di legge, attività di immissioni oltre la normale tollerabilità, etc.).

Diritto alla convocazione, diritto alla partecipazione e diritto alla votazione

E’ sorta questione se il Condomino, che abbia proposto la lite, ovvero contro il quale il Condominio debba promuoverla, abbia diritto a partecipare o meno alla Assemblea condominiale che dovrà decidere su quale atteggiamento adottare nei confronti di tale lite.

La giurisprudenza di merito aveva escluso il suo diritto a partecipare alla votazione relativa alla deliberazione di promovimento di una lite nei suoi confronti, applicando per analogia la disciplina sul conflitto di interessi dettata in materia societaria dall’art. 2373 Cod. Civ. (Trib. Pescara, 30.7.2003).

La Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza del 2.2.2023 n. 3192,

ha ritenuto che non possa applicarsi tale disciplina, atteso che la stessa si riferisce ad un conflitto che si presenta all’interno della compagine condominiale (si pensi alla votazione sul rendiconto dell’amministratore che sia anche condomino, ove costui dovrà ovviamente astenersi, come precisa Cass. 28.9.2015, n. 19131).

Ma si debba invece ritenere che il Condomino in lite (pendente o sulla quale debba decidersi) sia un “centro di interessi” estraneo e non possa dunque neppure partecipare alle Assemblee che debba decidere in ordine alla lite., “venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemble”.

E ciò è del tutto logico, ove si consideri come lo stesso non possa essere chiamato a partecipare alle spese di lite sostenute dal condominio (come da giurisprudenza costante, che ha considerato invalide le delibere relative).

In particolare non può lamentarsi di non essere stato almeno invitato a partecipare all’Assemblea di condominio, salvo poi non partecipare alla votazione,

atteso che “non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l’intervento del partecipante nella discussione (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2, legge 27 luglio 1978, n. 392) è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine del giorno.” (Cass. cit. 3192/23).

Recente applicazione del principio come sopra enunciato dalla Corte di legittimità si rinviene nella decisione della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 891 del 15.2.2023, ove viene rigettato l’appello proposto contro la decisione del Tribunale di Como dell’8.6.2021 che aveva rilevato inammissibile la impugnativa della delibera della assemblea del 19.4.2018 per carenza di interesse.

Un consiglio operativo

Nella pratica, ove sia necessario deliberare in ordine ad una lite con un condomino, appare raccomandabile per l’Amministratore convocare una Assemblea apposita con solo tale punto all’Ordine del Giorno, atteso che altrimenti – in caso di più punti all’Ordine del Giorno – al momento in cui tale punto fosse trattato,  il Condomino in contrasto dovrebbe spontaneamente allontanarsi dalla Assemblea condominiale ovvero essere allontanato su disposizione del Presidente che regola la stessa, e essere riammesso solo dopo la ultimazione della trattazione del punto all’O.d.G., ove fossero presenti ulteriori punti da trattare (mentre appare inopportuno inserirlo come ultimo punto, per il rischio di sopravvenuta mancanza del numero legale per valide delibere).

Avv. Giorgio Falini

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