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divorzio

Divorzio – Convivenza More Uxorio e Assegno di Mantenimento

E’ possibile conservare il diritto all’assegno di mantenimento ottenuto in sede di divorzio, nel caso in cui il coniuge, che ne avrebbe diritto, instaura una convivenza more uxorio? La cassazione risponde…dipende.

Con una recentissima sentenza del 4 marzo 2021, la Corte di Cassazione conferma il suo orientamento circa la conservazione del diritto all’assegno di mantenimento del coniuge che ha una convivenza stabile con un’altra persona, solo nell’ipotesi in cui questi dimostri che, malgrado la convivenza, i propri redditi rimangano, in ogni caso, inadeguati, non determinando questa convivenza un miglioramento della proprie condizioni economiche (Cassazione 6051_2021.pdf.)

Diversamente, nell’ipotesi in cui la convivenza presenti il carattere della stabilità e della continuità, al punto da potersi dire creato un nuovo nucleo familiare, nell’interesse del quale i conviventi mettono in comune le rispettive risorse economiche, allora deve ritenersi che il convivente perda il diritto all’assegno, venendo in tal caso meno ogni solidarietà economica tra i due ex coniugi.

È importante notate come il diritto al mantenimento dell’assegno, pur in presenza di una nuova convivenza, si atteggi diversamente a seconda se si sia in fase di separazione, piuttosto che di divorzio, permanendo, tendenzialmente, questo diritto in fase di separazione, dal momento che, a differenza che nel divorzio, il coniuge economicamente più debole ha diritto alla conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La separazione, infatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, risultando sospesi unicamente  gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenzacoabitazione.

Poiché, quindi, la separazione instaura  un regime che tende a conservare gli effetti di un matrimonio ancora in vita, può dirsi che l’assegno di mantenimento continui ad essere dovuto in ragione della continuità dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, pur in presenza di una nuova convivenza.

Infatti, la convivenza instaurata in questa fase delicata e temporanea della vita, non necessariamente sfocia in un novo progetto di vita, tale da far nascere tra i nuovi conviventi obblighi di reciproca assistenza morale e materiale.

In ogni caso, tutte le volte in cui il coniuge, che si oppone all’attribuzione dell’assegno, sia in grado di dimostrare che con detta convivenza l’altro coniuge abbia inteso mettere definitamente fine all’originario progetto di vita matrimoniale, dandone vita ad uno nuovo, allora ciò potrebbe determinare con elevata probabilità la cessazione o, quanto meno, l’interruzione dell’obbligo di mantenimento.

Infatti, a differenza che nel passato, la convivenza, ai fini del mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è più “neutra”, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto.

Ove, però, il coniuge economicamente più debole sia in grado di dimostrare che la nuova convivenza, (soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi dell’ altro convivente) non abbia determinato un miglioramento delle proprie condizioni economiche e che dalla stessa, quindi, non vengano tratti  benefici economici concreti, lo stesso potrà  allora, conservare il diritto a percepire un assegno di mantenimento. (Cassazione_16982_2018.pdf)

Avv. Paola Martino

addebito separazione

Pubblica foto relazione extraconiugale su Facebook – Addebito Separazione

Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 1 febbraio 2021, ritiene fondata la domanda di addebito separazione al marito che pubblica sul proprio profilo Facebook foto che lo ritraggono in inequivocabili atteggiamenti con la nuova compagna.

La recentissima sentenza del Tribunale di Rimini, si inserisce nel filone delle sentenze che, in tema di separazione, addebitano la stessa al coniuge traditore, ove questi “pubblicizzi” la relazione extraconiugale sui social network.
Nel caso di specie, il marito, infatti, non solo aveva interrotto la relazione coniugale, trasferendosi presso la nuova compagna, ma aveva altresì “pubblicizzato” la propria relazione extraconiugale sulla propria pagina Facebook, postando foto che lo ritraevano in atteggiamenti di intimità con la nuova partner.
Peraltro, per vedersi addebitata la separazione, non è necessario che venga pubblicata la foto dell’amante, essendo sufficiente, ad esempio, che ci definisca single, piuttosto che separato/a, quando, invece, la relazione coniugale è ancora esistente (vedi sentenza Tribunale di Palmi 07/01/2021) addebito della separazione

Di seguito sentenza TRIBUNALE DI RIMINI

Sentenza n. 82/2021 pubbl. il 01/02/2021 RG n. 3976/2017

N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. F. Miconi                                  Presidente
dott. E. Dai Checchi                         Giudice Relatore
dott. G. Bertozzi Bonetti                 Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.

Con l’intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del

IL TRIBUNALE

udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ)

XXXX ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a carico di YYY premettendo che il giorno ……….le parti avevano contratto matrimonio concordatario; che i coniugi hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di quattro figli, ………, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, …….., maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, e ….., ancora minore; che, tuttavia, il marito aveva improvvisamente, quanto inaspettatamente, posto fine alla vita matrimoniale, per trasferirsi a vivere presso la nuova compagna, con la quale aveva intrecciato una relazione extraconiugale.
Ciò premesso, la ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé; l’assegnazione della casa coniugale concessa in locazione dall’Acer; regolamentare la frequentazione fra padre e figlio solo presso la casa familiare, per evitare i contatti con la nuova compagna, donna, a suo dire, poco raccomandabile; porsi a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli ancora non autosufficienti,……; un assegno perequativo maritale in proprio favore.
……………restava contumace, presentandosi personalmente all’udienza presidenziale, senza l’assistenza del difensore.
Pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente ha nominato il giudice istruttore e rimesso le parti innanzi allo stesso per l’ulteriore corso del giudizio.
Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore, concessi, quindi, i termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., senza che venissero formulate istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe richiamate, previa assegnazione alle medesime dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

***

Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz’altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all’art. 151 cod. civ., essendo risultata l’intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell’atto introduttivo, sia dall’insistere nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi (….. personalmente comparso all’udienza), sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, essendo stato dimostrato che il …. ha intrecciato in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, per trasferirsi poi a vivere presso la nuova compagna. La circostanza risulta in modo inequivoco dai messaggi e dalle foto pubblicati su facebook dal marito; in particolare, le foto ritraggono il … in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, vi è poi la scansione di due biglietti aerei (per agosto 2017) a nome … e … (appunto la nuova compagna); quanto ai messaggi, pubblicati a commento della scansione dei biglietti aerei, alle rimostranze della moglie che invitava il marito a mantenere i suoi figli, anziché spendere soldi per le vacanze con l’amante, l’uomo rispondeva, in sostanza ammettendo gli addebiti, “fino ha oggi vi ho campato tutti”.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto della richiesta della stessa ricorrente e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all’interesse del minore, va disposto l’affidamento condiviso di … ad entrambi i genitori.
Il minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto con conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter, 3° comma, c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere il figlio liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. Non v’è ragione per prevedere che gli incontri avvengano esclusivamente presso la casa familiare, essendo rimaste prive del benché minimo riscontro le circostanze pregiudizievoli per il minore, genericamente paventate dalla madre.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all’esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l’art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere (anche con riferimento a quanto si argomenterà in ordine al mantenimento del coniuge più debole) che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione (ovvero di divorzio) una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
Ciò premesso, mentre la ……è disoccupata, essendosi sempre dedicata alla cura della famiglia, il
marito risultava occupato presso una fonderia nel riminese, che gli corrispondeva circa 1.200,00 euro mensili per un tempo parziale, ciò fino a quando, a luglio 2018, il rapporto di lavoro cessava, privando la ricorrente dell’unica fonte di sostentamento che gli derivava dal versamento diretto dell’assegno di mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro del marito, come disposto in fase presidenziale.
A quel punto, il …, a dire della moglie, si trasferiva in …… con la nuova compagna.
Orbene, tenendo conto dei dati dianzi richiamati, considerate le esigenze dei figli, rispettivamente di venti e dieci anni, il cui accudimento grava in via pressoché esclusiva sulla madre, stante la lontananza del padre, si ritiene equo porre a carico di quest’ultimo ai sensi dell’art. 337 ter c.c.,
l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 200,00 per …, e di euro 150,00 per….., il quale, pur non avendo raggiunto l’indipendenza economica, ben potrà, tenuto conto dell’età e del fatto che non risulta impegnato negli studi, integrare il mantenimento paterno, svolgendo lavoretti anche stagionali, somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 156, 1° comma, c.c. per l’attribuzione al coniuge più debole di quanto necessario al suo mantenimento.
Richiamando la disamina della situazione sia reddituale che personale sopra svolta, si rileva come emergano, da un lato, la sostanziale indigenza della …, priva di reddito e di capacità lavorativa, essendo la donna, ormai quarantasettenne, senza alcuna pregressa esperienza nel mondo del lavoro (essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia) e costretta a farsi aiutare dal figlio più grande a pagare il canone di locazione dell’alloggio Acer in cui vive, coi figli, e, dall’altro, la piena capacità lavorativa del marito, fino a poco tempo fa, impiegato presso una fonderia (ritraendo uno stipendio che gli ha consentito di mantenere quattro figli), nella quale ha maturato un’esperienza e una professionalità, che potrà spendere per trovare un nuovo lavoro.
Sotto il profilo della determinazione dell’entità del beneficio economico, alla luce di quanto sancito dall’art. 156, 2° comma, c.c., che richiede di valutare circostanze e redditi dell’obbligato, sulla quantificazione dell’assegno incidono nel caso di specie: a) la comparazione dei redditi e dell’attuale situazione patrimoniale dei coniugi come sopra ricostruita; b) la durata dell’unione coniugale, allietata dalla nascita di quattro figli. Sulla scorta dei predetti fattori, il Collegio stima equo quantificare l’assegno di mantenimento a favore della moglie nella somma mensile di 150,00 euro, da versarsi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Tale assegno dovrà essere corrisposto a far data dalla presente decisione, fermi quanto al pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori.
S’impone, poi, la condanna del …, integralmente soccombente, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da … … nei confronti di … …, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi … …, nata a ……………e … …, nato a ……..il………………., unitisi in matrimonio a……………….., con addebito al marito;
2. Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …………. di procedere all’annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile

3. Dispone l’affidamento condiviso di … ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l’assegnazione della casa ove la stessa convive col figlio minore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
4. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino

5. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli …..e …, versando alla madre la somma mensile di euro 350,00 (200,00 per … e 150,00 per …) da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
6. Dichiara tenuto e condanna … … a corrispondere a favore di … …, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 150,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8. Dichiara tenuta e condanna … … a rifondere a favore di … …, con distrazione a favore dello Stato, le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi 4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali, con distrazione a favore delle Stato.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 28.1.2021

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi

separazione con addebito

Abbandono tetto coniugale, separazione con addebito e conseguenze

La Cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2021, conferma il suo orientamento, per il quale l’abbandono del tetto coniugale, risolvendosi nella violazione del dovere di coabitazione che grava su entrambi i coniugi, è motivo di pronuncia di separazione con addebito, a meno che l’allontanamento dalla casa familiare non sia motivato dal comportamento dell’altro coniuge, o sia una conseguenza della intollerabilità della convivenza

L’allontanamento dalla casa familiare, prima dall’adozione di un provvedimento giudiziale di separazione, ovvero della sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita, è un passo che va attentamente vagliato, potendo avere delle conseguenze giuridiche molto rilevanti nel procedimento di separazione.

L’art. 143 Cod. Civ. sancisce che dal matrimonio,  tra i vari doveri, derivi anche quello di coabitazione.

I coniugi, cioè, hanno il dovere della coabitazione e della convivenza.

Ne consegue che, quando uno dei due coniugi, magari a seguito di un litigio, si allontani dalla casa coniugale, anche per un breve periodo di tempo, questo potrebbe essere valutato dal Giudice, in un futuro procedimento di separazione giudiziale, come violazione del dovere di coabitazione, con conseguente addebito della separazione al coniuge che si è allontanato.

L’addebito della separazione ha rilevanti conseguenze.

Il coniuge cui viene addebitata la separazione perde, ove l’avesse, il diritto al mantenimento.

In altri termini, ove il coniuge cui viene addebitata la separazione, fosse anche il coniuge economicamente più debole, lo stesso, a seguito dell’addebito, perderebbe l’assegno di mantenimento, fermo restando, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, il diritto agli alimenti

Si aggiunga, inoltre, che il coniuge, cui viene addebitata la separazione, cessa di essere erede dell’altro coniuge, salvo il diritto all’assegno vitalizio a carico dell’eredità in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione.

Occorre ricordare, infatti, che, sin quando non sopravviene il divorzio, i coniugi rimangono eredi l’uno dell’altro.

Ma quali sono le ragioni per la quale l’abbandono del tetto coniugale può portare ad una pronuncia di addebito  della separazione?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l’allontanamento dalla casa coniugale costituisca violazione del dovere di coabitazione, con conseguente possibile addebito della separazione, quando questo abbandono abbia determinato l’intollerabilità della convivenza, deteriorando il rapporto tra i coniugi.

È, cioè, necessario che l’allontanamento dalla casa familiare sia all’origine della crisi coniugale.

Di contro, quanto uno dei due coniugi si trovi costretto a lasciare la casa coniugale in quanto la convivenza – a causa, ad esempio dei frequenti e violenti litigi – sia divenuta intollerabile, allora la separazione non può essergli addebitata.

L’allontanamento da casa, cioè, non deve essere la causa, ma l’effetto del venir meno della comunione familiare, imputabile al partner che resta.

Se, quindi, ad esempio il coniuge che si allontana lo fa a motivo delle infedeltà dell’altro coniuge, della sua violazione fisica, e/o verbale,  e/o psicologia, o a  causa delle ormai inconciliabili incompatibilità caratteriali, allo stesso non potrà essere addebita la separazione.

Nel caso in cui i due coniugi si accusano reciprocamente della crisi, spetterà al Giudice, valutare a quale dei due coniugi sia da imputare la frattura, prendendo i provvedimento del caso.

Scarica ordinanza 1785/2021

Avv. Paola Martino

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mantenimento figli

Mantenimento figli, mancato pagamento, spese straordinarie e tutela

La Cassazione chiarisce la tipologia di spese straordinarie per le quali sia possibile far valere l’originario provvedimento (o accordo) che stabilisce il contributo al mantenimento figli

In sede di separazione e/o di divorzio il Giudice – o le parti qualora si ricorra alla negoziazione assistita – in presenza di figli, minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, stabilisce a loro favore un assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

In detto assegno rientrano tutte le spese c.d. ordinarie, quali ad esempio vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico e di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, gite scolastiche.

Tutte le spese diverse da quelle ordinarie rientrano nel concetto di spesa straordinaria, il cui peso verrà sostenuto da entrambi i genitori nella percentuale indicata nel provvedimento di separazione o divorzio (spesso al 50%), che stabilisce il mantenimento figli

Al fine di rendere più agevole, per i Giudici, gli Avvocati e le Parti, la distinzione tra spese ordinarie (ricomprese nell’assegno mensile) e spese straordinarie, nel 2014 venne stilato un Protocollo d’intesa tra la Prima Sezione del Tribunale di Roma e il Foro dei relativi avvocati, contenente un elenco dettagliato, tanto delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, distinguendo queste ultime in quelle che richiedono necessariamente la previa concertazione con il genitore non collocatario (in difetto della quale alcun esborso potrà essere richiesto a quest’ultimo) e quelle c.d. indifferibili ed urgenti, per le quali, ai fini del relativo rimborso, alcun previo accordo con l’altro genitore è richiesto:

http://www.separazione-divorzio.com/documenti/protocolli/ROMA%20Protocollo-intesa-Tribunale-Roma-spese-straord-figli.pdf

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 27/10/2020) 13-01-2021, n. 379), è intervenuta proprio sull’argomento delle spese straordinarie, individuando, in caso di relativo mancato contributo al pagamento da parte dell’altro genitore, quelle per le quali sia necessario munirsi di un nuovo provvedimento giudiziale, diverso rispetto a quello precedente che ha stabilito l’assegno di mantenimento in favore dei figli, e quelle per le quali, invece, sia possibile utilizzare per il recupero forzoso lo stesso titolo fondante il mantenimento (la sentenza ovvero l’accordo di negoziazione).

In particolare la Corte si è concentrata su di una particolare tipologia di spese: quelle mediche e scolastiche.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che le spese mediche e scolastiche – quando siano destinate a soddisfare i bisogni ordinari del figlio e si presentino pertanto come routinarie, ovvero prevedibili anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, e quindi sostanzialmente certe nell’an – pur essendo straordinarie, ovvero non rientrando nell’assegno mensile di mantenimento, comunque hanno l’effetto di integrarlo.

Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento di questa tipologia di spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate, per recuperarle forzosamente dall’altro, può azionare il titolo originario (giudiziale o negoziale) ottenuto in sede di separazione/divorzio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l’esborso effettuato.

Ciò non toglie che quegli importi (precettati) saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell’opposizione precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio”.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

A differenza della spese straordinarie “ordinarie” quelle realmente straordinarie, in quanto estranee al circuito della ordinarietà, debbono essere, salvo che nel caso di urgenza, concordate tra i genitori per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.

In caso in cui dette spese straordinarie, nonostante siano state concordate, non vengano sostenute da uno dei due genitori, quello che le ha anticipate non potrà procedere con la notifica dell’intimazione di pagamento (atto di precetto) nel quale invocare l’originario titolo che ha determinato l’obbligo al contributo per il mantenimento figli, ma dovrà procedere ad un vero e proprio accertamento giudiziale per ottenere un autonomo e nuovo provvedimento (a valere come titolo esecutivo), dietro esercizio di apposita causa. Di qui l’opportunità che l’accordo su tali spese avvenga mediante un atto scritto, che consenta, ove non rispettato, una più celere tutela del diritto, ad esempio in via ingiuntiva.

Avv. Paola Martino

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assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento, accertamento diretto reddito patrimoniale e finanziario del coniuge

Separazione e Divorzio – Assegno di Mantenimento – Il coniuge può accertare direttamente la reale situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’ altro coniuge

Il Consiglio di Stato consente al coniuge di accedere direttamente all’Agenzia delle Entrate per estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge, senza attendere l’ordine del giudice.

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 ha dato risposta positiva alla domanda se il coniuge, in vista della istaurazione del procedimento di separazione e/o divorzio, o nel corso di esso, per esigenze di tutela e difesa, possa estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge senza attendere l’ordine del Giudice, accedendo direttamente all’ Agenzia delle Entrate.

Ciò agevola grandemente l’istruttoria di questi procedimenti.

Nei procedimenti di separazione e di divorzio, l’ostacolo più grande, che a volte si incontra per determinare l’importo dell’ assegno di mantenimento, per il coniuge economicamente più debole e per i figli, è, invero, la mancanza di una piena conoscenza della effettiva situazione economica dell’eventuale obbligato; laddove per situazione economica deve intendersi non solo il livello di reddito dell’altro coniuge, ma anche il relativo patrimonio  mobiliare, immobiliare e finanziario, soprattutto nei casi in cui il coniuge, possibile obbligato al mantenimento, ometta di depositare in giudizio la documentazione utile a tal fine.

Si aggiunga, poi, come a volte accada che il coniuge più debole opti per una più complessa separazione giudiziale, anziché per una più rapida e snella separazione consensuale, laddove ritenga che l’altro abbia “tesori” nascosti che, ritiene, sarebbero rilevanti, ove divenissero visibili agli occhi del Giudice, ai fini della determinazione di un più cospicuo assegno di mantenimento.

Per cui appare certamente utile, ove si abbiano seri dubbi sulla reale consistenza economica del coniuge dal quale ci si sta separando o divorziando, procedere ad un preventivo accertamento del relativo reale stato delle sostanze, prima di decidere per quale forma di separazione optare.

Ciò anche in considerazione del fatto che il coniuge, che intende occultare eventuali sostanze patrimoniali e/o finanziarie e/o reddituali all’altro – confidando, così, di ottenere  la liquidazione di un assegno di mantenimento inferiore al suo reale stato economico – potrebbe giungere a più miti consigli, ove l’altro gli mostrasse di aver acquisito, in ogni caso,  la documentazione necessaria da esibire in Tribunale.

La grande novità portata da queste decisioni del Consiglio di Stato risiede nella circostanza che, in precedenza, il coniuge che volesse appurare il reale stato economico/finanziario dell’altro, doveva attendere l’instaurazione del giudizio di separazione o divorzio e confidare che il Giudice, a seguito delle sue difese, circa la non completezza della documentazione fornita dall’altro, ritenesse di esercitare d’ufficio i relativi poteri istruttori, come previsto dagli artt.  210 e ss Cond. Proc. Civ.

A seguito di queste decisioni, invece, il coniuge, senza attendere la decisione del Giudice e ben prima di intraprendere il procedimento giudiziale, può avere accesso diretto ai documenti nell’anagrafe tributaria, che possono essere qualificati come documenti amministrativi a tutti gli effetti e come tali accessibili in base agli arrt. 22 e ss. della legge 241/1990.

Tra i documenti, ai quali sarà possibile accedere ed estrarne copia, rientrano: le dichiarazione dei redditi e le certificazioni reddituali, i contratti di locazione immobiliare a terzi, gli atti, i dati e le informazioni contenute nell’archivio dell’anagrafe tributaria, nonché le comunicazione provenienti dagli operatori finanziari.

Si rileva come la domanda di accesso dovrà essere debitamente motivata, in ordine alle ragioni dell’accesso, dovrà, cioè, esplicitarsi che la persona su cui si chiede di acquisire la richiesta documentazione sia il coniuge, dal quale ci si sta separando o divorziando e che la richiesta documentazione abbia finalità difensive all’interno dell’istaurato o istaurando processo di separazione o di divorzio.

Al fine di evitare rigetti della domanda, potrebbe essere opportuno che la stessa venisse redatta con l’ausilio del medesimo avvocato che si occuperà dell’assistenza stragiudiziale o giudiziale della separazione o divorzio.

fac_simile_domanda_accesso_atti (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

sentenza CdS 19_2020

Avv. Paola Martino

 assegno di mantenimento coniuge senza reddito

 

 

 

genitore collocatario

Se il genitore collocatario ostacola il legame tra figlio minore e l’altro genitore

Cosa fare se il genitore collocatario, violando le decisioni del Giudice, impedisce o rende difficoltoso il rapporto del figlio minore con il genitore non collocatario.

A seguito di separazione, ovvero di divorzio può accadere che la conflittualità del rapporto di coppia si riverberi nel rapporto con i figli, sfociando in atteggiamenti ostruzionistici del genitore collocatario (ovvero del genitore presso il quale il figlio risiede prevalentemente), che può ostacolare, rendere più difficile, o, addirittura, impedire il rapporto del figlio con l’altro genitore.

Può accadere che nei giorni di visita del genitore non affidatario, l’altro accampi scuse, anche irrisorie, circa una presunta impossibilità del figlio di recarsi all’incontro, oppure che non comunichi preventivamente i relativi impegni di natura sportiva, familiare e sociale, al fine di escludere il genitore non collocatario dalla vita del figlio e rendere, così, più difficile lo sviluppo di un armonico rapporto.

Questi comportamenti nuocciono non solo all’altro genitore, ma soprattutto al figlio, che viene privato in questo modo del suo diritto alla bigenitorialità, ovvero del suo diritto ad avere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.

Come può il genitore non collocatario, a tutela sua e del figlio, reagire e neutralizzare il comportamento ostruzionistico dell’altro genitore?

La soluzione ci viene fornita, principalmente, dall’art. 709 Ter Cod.Proc.Civ..

Il genitore leso nel suo diritto/dovere di esercitare la sua genitorialità nei confronti del figlio, può, infatti, rivolgersi  al Tribunale del luogo di residenza del minore, il quale può adottare, anche congiuntamente, una serie di provvedimenti quali:

  • Ammonire il genitore inadempiente;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro, ad un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.

Il Giudice, ove ravvisi, poi, che detti provvedimenti non siano nel caso di specie sufficienti, può modificare direttamente i provvedimenti presi dall’originario Giudice in occasione del procedimento di separazione e/o divorzio, andando, nei casi più gravi, a trasformare l’affido condiviso in affido esclusivo.

Affido esclusivo questo cui si può approdare, in caso estremi, anche nell’ipotesi in cui sia il genitore non collocatario a non voler esercitare il suo diritto/dovere di visita del figlio.

genitore non collocatario

Mancato esercizio del diritto di vista da parte del genitore non collocatario – Conseguenze

Può verificarsi, infatti, anche il caso contrario, ovvero che il genitore non collocatario non intenda esercitare il suo diritto/dovere di frequentare i figli, affidati ad esso, congiuntamente all’altro genitore.

L’affido condiviso presuppone che entrambi i genitori siano parimenti presenti nella vita dei figli, cooperando alla relativa assistenza, educazione ed istruzione, in modo tale che venga garantita ai figli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni.

Ma a volte accade che il genitore non collocatario mostri di non occuparsi in modo continuativo del benessere psicofisico dei figli, che non faccia alcuno sforzo per conoscerne e comprenderne i bisogni, lasciando all’altro il peso della relativa crescita.

Cosa è possibile fare in tal caso?

È possibile, in particolare, per il genitore collocatario, piuttosto che per il figlio, costringere l’altro genitore ad una frequentazione rispettosa quanto meno dei provvedimenti presi dal Giudice in sede di separazione e di divorzio?

La risposta è negativa.

Il diritto di visita non può essere oggetto di provvedimenti coercitivi:

“Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata» (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 06.03.2020, n. 6471).

Il diritto di visita si sostanzia, cioè, in un potere/funzione destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte e non può conseguentemente essere imposto.

Questo ovviamente non vuol dire che il disinteresse del genitore nei confronti del figlio non abbia conseguenze, ciò tanto più se le condotte contestate si traducano in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, ponendo seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

L’inerzia del genitore non collocatario può, quindi, portare ad una eccezionale applicazione dell‘affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), piuttosto che alla decadenza della responsabilità genitoriale e all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), ovvero alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

Ovviamente per giungere ad una o più delle su esposte drastiche conseguenze, sarà necessario che il disinteresse del genitore non sia occasionale, ma continuativo,  espressivo di una chiara volontà di abdicare alla sua funzione genitoriale.

Avv. Paola Martino

genitore collocatario obblighi

mamma e papà

Non ho l’età….. per rimanere con mamma e papà

Quando viene meno il diritto per i figli maggiorenni di permanere  nella casa famigliare.

Nella nostra società non costituisce di certo un episodio isolato quello del permanere presso la casa famigliare dei figli una volta che questi siano divenuti, non solo maggiorenni, ma ampiamente adulti.

Questo uso comune e diffuso non pone alcun problema giuridicamente rilevante sin quando i genitori siano d’accordo con detta convivenza.

Ma cosa accade se mamma e papà dicono di no?

Sino a che età, cioè, il figlio maggiorenne ha diritto, di permanere “gratuitamente” nella casa familiare.

Sul punto, la giurisprudenza tanto di legittimità che di merito è intervenuta individuando nei 34 anni del figlio il limite temporale dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori e con esso il diritto del figlio di permanere all’interno della casa familiare.

Ma cosa accade se, superato quel limite temporale, il figlio non sia, in ogni caso, ancora divenuto economicamente autosufficiente.

Sono obbligati in tal caso i genitori a tenere il figlio in casa con loro?

La risposta è negativa.

La giurisprudenza ritiene che, superato detto limite temporale, debba ritenersi esaurito l’obbligo dei genitori di perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, quale che siano i risultati raggiunti dal figlio.

Con la conseguenza che al compimento dei 34 anni, il figlio non economicamente autosufficiente può, ove ricorrano le condizioni, pretendere dai genitori unicamente gli alimenti;

diritto agli alimenti questo certamente più contenuto e ristretto rispetto al diritto al mantenimento, non comprendente, tra l’altro, diritto di abitare nella casa familiare.

L’art. 443 del Codice civile, statuisce, infatti, che “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”.

Pertanto, il permanere presso la casa familiare del figlio ultra trentaquattrenne, ma non autosufficiente, è rimesso alla scelta del genitore che, ove voglia, potrebbe richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato, con il solo limite di concedergli un termine ragionevole, salvo, nell’ipotesi in cui opti per l’allontanamento, l’obbligo di corrispondergli tramite assegno periodico gli alimenti.

assegno divorzile

Assegno divorzile a coniuge economicamente autosufficiente

Divorzio – Tribunale di Roma – Assegno divorzile a coniuge nonostante relativa autosufficienza economica – Rilevanza della storia familiare – Contributo della moglie alla crescita professionale del marito – Esclusione comunque dell’utilizzo del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza del luglio 2017 ha riconosciuto, in fase di divorzio, un rilevante assegno divorzile di mantenimento di € 1.600,00 a favore del coniuge economicamente più debole – nel caso di specie la moglie – nonostante le stessa fosse dal punto di vista economico del tutto indipendente.

Sul punto si ricorda come la Corte di Cassazione, andando a modificare una giurisprudenza consolidata da decenni, con la sentenza n. 11504 del 10.05.2017 ha inaugurato, in tema di assegno divorzile, un nuovo orientamento, scardinando il dogma della conservazione, successivamente al divorzio, del tenore di vita goduto durante la pregressa vita matrimoniale.

La Cassazione ha quindi statuito – valorizzando il principio dell’autoresponsabiltà economica dei coniugi – che ove il coniuge avente teoricamente diritto all’assegno di mantenimento, ovvero economicamente più debole – versi in una condizione di obiettiva indipendenza economica, lo stesso non abbia diritto ad alcun assegno.

Il Tribunale di Roma nella sentenza sopra citata ha ritenuto di non recepire tout court l’insegnamento della Corte, ma di adattarlo alle specificità del caso sottoposto al suo giudizio.

Invero, nel caso in parola è stato riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un rilevante assegno di mantenimento nonostante la stessa avesse un reddito annuo netto di circa 35.000,00 euro.

Le ragioni del riconoscimento sono da ricercarsi nella particolare storia familiare che aveva contraddistinto la coppia di coniugi.

Nel corso del giudizio era infatti emerso come la moglie avesse lasciato il suo lavoro a tempo indeterminato per seguire il marito, aiutandolo ad intessere una fitta rete di rapporti sociali che lo avevano agevolato nella sua carriera di neurochirurgo e che, solo dopo che i coniugi si erano nuovamente stabiliti nella città di origine, la stessa aveva ripreso a lavorare, ma questa volta con contratti a tempo determinato, scontando il tempo di lontananza dal mondo del lavoro.

Ove si consideri che nel caso di specie la moglie non aveva alcuna casa di proprietà e che il divario tra i redditi dei due coniugi era notevole, appare evidente come la ratio della attribuzione dell’assegno in parola di € 1.600 non era quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio – molto più cospicuo dovendo essere in questo caso l’assegno medesimo – bensì, per usare le stesse parole del Tribunale, quello di garantire “una prospettiva di stabilità abitativa nonostante la mancanza di beni patrimoniali e sotto questo profilo liberarla da una potenziale condizione di incertezza legata alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo”.

Detta sentenza costituisce pertanto un interessante precedente del Tribunale capitolino per il quale l’autosufficienza economica del coniuge più debole non esclude automaticamente il riconoscimento allo stesso dell’assegno divorzile, dovendo la relativa spettanza essere determinata avuto riguardo alla specifica storia che di volta in volta ha contraddistinto la ex coppia.

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