affido condiviso

Affido Condiviso e Mantenimento Diretto dei Figli

Figli: i distinguo della Corte di Cassazione sull’affido condiviso e il mantenimento diretto

È possibile che, in caso di affido condiviso, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, senza corrispondere alcunché all’altro genitore? La risposta, per la Suprema Corte è, sostanzialmente, negativa (cfr. Cass. Ordinanza n. 1722 del 16 giugno 2021)

Una domanda che viene frequentemente posta durante i colloqui presso lo Studio, di solito da parte del genitore economicamente più capiente, in vista della separazione e/o divorzio, è se sia possibile provvedere al mantenimento diretto dei figli, nell’ipotesi in cui lo stesso sia collocato presso i due genitori per un tempo del tutto paritario, escludendo in tal modo la corresponsione di ogni assegno all’altro genitore.

Il ragionamento seguito è di solito il seguente: se mio figlio sta con me e con l’altro genitore per pari tempo (che sia una settimana, un mese ecc..), durante la sua permanenza presso di me provvederò io integralmente al relativo mantenimento e lo stesso farà, nel periodo di sua spettanza, l’altro genitore.

Questo ragionamento non trova però il beneplacito della Suprema Corte di Cassazione, che è intervenuta più volte sul punto, escludendo che l’affido condiviso implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno genitore debba provvedere paritariamente in modo diretto ed autonomo al mantenimento dei figli.

Ciò in quanto, se è vero che l’affido condiviso – ormai la norma – implichi una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio, nell’interesse morale e materiale di quest’ultimo, è altresì vero che deve essere garantito al figlio una situazione il più confacente possibile al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

mantenimento diretto

Vi sono casi in cui una vita perfettamente “suddivisa” tra i due genitori non è concretamente possibile, a causa, ad esempio della distanza tra le due abitazioni della madre e del padre.

In tal caso, applicare rigidamente il criterio dell’affido condiviso significherebbe, imporre al figlio una vita frammentata, onerandolo di tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione.

In questi casi, l’affido condiviso non equivale a perfetta equivalenza di tempo che il figlio trascorre con i due genitori.

Vi sarà in tal caso un c.d. genitore collocatario, ovvero un genitore presso il quale il figlio vivrà prevalentemente, che dovrà, quindi, essere in grado di garantire il medesimo tenore di vita di cui il figlio godeva prima della crisi familiare.

E provvedere alle esigenze del figlio non vuol dire far fronte unicamente all’obbligo alimentare, ma soddisfare una molteplicità di esigenze –  relative, ad esempio,  all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale -;  esigenze tutte queste che presuppongono una stabile organizzazione domestica, che dovrà essere garantita dal genitore convivente che sarà tenuto ad anticipare le relative  spese e a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare.

Di qui l’esigenza che l’altro genitore contribuisca con il versamento di un assegno che consentirà al figlio di risentire il meno possibile della crisi familiare, sotto il profilo della sua quotidianità e delle sue abitudini, del suo stile e tenore di vita.

Diverso è il discorso del mantenimento diretto del figlio maggiorenne per il quale si rinvia ad altro articolo specifico sull’argomento.

Avv. Paola Martino

 

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