negoziazione assistita

Negoziazione assistita, domanda giudiziale e decorso interessi

L’invito alla negoziazione assistita costituisce domanda giudiziale ai fini del decorso degli interessi ex art. 1284 comma quarto Codice Civile

La eccessiva durata dei processi in Italia costituisce fatto notorio. Nell’ambito del diritto civile, anche in relazione al recepimento di apposita Direttiva CEE, il legislatore ha introdotto una disciplina diretta a evitare che il ritardo nei pagamenti possa costituire motivo di pregiudizi economici a carico dei creditori, e ha previsto la determinazione di un tasso di interesse sui crediti insoluti derivanti da “transazioni commerciali” (cfr. art. 2, D.Lgs. n. 231/02), tale da, in ipotesi, scoraggiare i ritardi nei pagamenti (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in recepimento Direttiva CEE n. 2000/35/CE; D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, in recepimento Direttiva CEE n. 2011/7/UE).

Siffatta tutela era concessa, sotto il profilo soggettivo, ai crediti tra imprenditori e verso la Pubblica Amministrazione, di guisa che anche in difetto di convenzione tra le parti in materia il tasso degli interessi era determinato direttamente da tale normativa speciale. Di conseguenza si è andato creando un dualismo: da una parte i crediti “civili” e dall’altra quelli “commerciali”, tenuto conto del diverso regime degli interessi (moratori).

I crediti “commerciali” e i crediti “civili”

Infatti, per i crediti “civili” il tasso di interesse, in difetto di convenzione, è quello previsto dall’art. 1284 Cod. Civ., il c.d. interesse legale (mentre a ben vedere si dovrebbe definire il tasso legale degli interessi, contrapposto a quello convenzionale).

Se con la suddetta normativa si era posto per i crediti “commerciali” un rimedio dissuasivo rispetto alla durata dei processi, ovvero alla prassi di usare la lunghezza dei processi come metodo di finanziamento, visto il tasso assai basso degli interessi sui crediti in via di accertamento giudiziale; nulla si era previsto per gli altri crediti, con la conseguenza di favorire la opportunistica contestazione in giudizio dei crediti di questa seconda specie, stante l’inconsistente effetto deterrente del saggio legale degli interessi.

La variazione del tasso degli interessi per i crediti “civili” quale effetto dell’accesso alla giustizia

A tale situazione ha posto rimedio la modifica dell’art. 1284 Cod. Civ. con l’introduzione dell’attuale quarto comma che recita: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.” e del successivo quinto comma: “La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.” (tali comma sono stati aggiunti dall’art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162).

Per effetto di tale previsione, anche i crediti “civili” beneficiano del tasso previsto dalla legge per i crediti “commerciali” a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, ovvero dall’atto di promovimento di procedimento arbitrale. All’evidenza viene dunque rafforzata la tutela di tali crediti e “scoraggiata” la infondata ma dilatoria resistenza in giudizio.

calcolo interessi

La decorrenza della variazione del tasso degli intessi e gli ADR obbligatori

Nel nostro sistema processuale sono state però introdotte due importanti novità: la mediazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69) e la negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n.  162). Tali procedimenti alternativi alla tutela giurisdizionale dei diritti (Alternative Dispute ResolutionADR) sono stati posti in alcune ipotesi (v. art. 5, comma 1bis  D.Lgs. n. 28/10 e art. 3 D.L. n. 132/14) come antecedente necessario per poter accedere a detta tutela, di guisa che la domanda giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento o dell’una o dell’altra modalità alternativa di risoluzione delle controversie.

Ma come si coordina tale previsione processuale con la disciplina codicistica di cui sopra circa la (decorrenza della) variazione del tasso degli interessi? La risposta più razionale è quella secondo la quale ove la domanda giudiziale debba essere preceduta da un procedimento alternativo (ADR) la decorrenza della variazione del tasso degli interessi debba essere fissata all’atto iniziale di tale procedimento, e dunque o il deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo di Mediazione o la notifica dell’invito alla negoziazione assistita. Solo in tal modo, infatti, l’onere di espletamento preliminare di tali procedimenti si rivela idoneo a non pregiudicare il diritto al mutamento del tasso degli interessi.

Conferma della correttezza della prospettata soluzione interpretativa giunge da due decisioni emesse dal Tribunale di Siena: l’una del 13 luglio 2019, e l’altra dell’8 settembre 2021. Nei casi in commento i ricorrenti avevano notificato invito alla negoziazione assistita e poi agito in giudizio per un credito (inferiore a euro 50.000,00 e dunque soggetto a negoziazione assistita). In entrambi i casi gli estensori delle due ordinanze decisorie hanno riconosciuto che il tasso degli interessi dovuti mutava dalla data di notifica dell’invito alla negoziazione assistita, proprio in quanto da tale momento dovevano farsi “retroagire” gli effetti della domanda giudiziale su tale tasso ex art. 1284 Cod. Civ.

ordinanza_13_7_2019ord dec 8-9-2021

Avv. Giorgio Falini 

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