Determinazione Assegno di Mantenimento in sede di Divorzio – Riconoscimento del Mantenimento anche in caso di Autosufficienza Economica del Coniuge più debole – Le Nuove Regole dettate dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione interviene nuovamente in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, confermando, da un lato, l’abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma riconoscendo, dall’altro, detto mantenimento, malgrado l’autosufficienza economica del coniuge più debole.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 8 settembre 2021, conferma il suo nuovo orientamento, inaugurato con la sentenza n. 11504 del 2017 e perfezionato con le Sezioni unite del 2018, per il quale l’assegno di mantenimento da destinare al coniuge più debole in sede di divorzio non può essere teso in alcun modo a garantire il pregresso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Al tempo stesso, però, detto, assegno può essere riconosciuto anche in presenza di autosufficienza economica del coniuge destinatario, qualora lo stesso sia in grado di provare i sacrifici dallo stesso fatti in costanza di matrimonio, attraverso circostanziate scelte di vite, per venire incontro ai bisogni della famiglia.
In questo caso l’assegno avrà come finalità quello di compensare detto coniuge dei sacrifici fatti in funzione della famiglia, rivelando in tal modo la sua natura compensativa-perequativa.
Circa le modalità di determinazione dell’assegno mantenimento coniuge, l’ordinanza in commento, questo testualmente prevede:
“In definitiva, il giudice deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito. Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale”