genitore collocatario

Se il genitore collocatario ostacola il legame tra figlio minore e l’altro genitore

Cosa fare se il genitore collocatario, violando le decisioni del Giudice, impedisce o rende difficoltoso il rapporto del figlio minore con il genitore non collocatario.

A seguito di separazione, ovvero di divorzio può accadere che la conflittualità del rapporto di coppia si riverberi nel rapporto con i figli, sfociando in atteggiamenti ostruzionistici del genitore collocatario (ovvero del genitore presso il quale il figlio risiede prevalentemente), che può ostacolare, rendere più difficile, o, addirittura, impedire il rapporto del figlio con l’altro genitore.

Può accadere che nei giorni di visita del genitore non affidatario, l’altro accampi scuse, anche irrisorie, circa una presunta impossibilità del figlio di recarsi all’incontro, oppure che non comunichi preventivamente i relativi impegni di natura sportiva, familiare e sociale, al fine di escludere il genitore non collocatario dalla vita del figlio e rendere, così, più difficile lo sviluppo di un armonico rapporto.

Questi comportamenti nuocciono non solo all’altro genitore, ma soprattutto al figlio, che viene privato in questo modo del suo diritto alla bigenitorialità, ovvero del suo diritto ad avere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.

Come può il genitore non collocatario, a tutela sua e del figlio, reagire e neutralizzare il comportamento ostruzionistico dell’altro genitore?

La soluzione ci viene fornita, principalmente, dall’art. 709 Ter Cod.Proc.Civ..

Il genitore leso nel suo diritto/dovere di esercitare la sua genitorialità nei confronti del figlio, può, infatti, rivolgersi  al Tribunale del luogo di residenza del minore, il quale può adottare, anche congiuntamente, una serie di provvedimenti quali:

  • Ammonire il genitore inadempiente;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro, ad un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.

Il Giudice, ove ravvisi, poi, che detti provvedimenti non siano nel caso di specie sufficienti, può modificare direttamente i provvedimenti presi dall’originario Giudice in occasione del procedimento di separazione e/o divorzio, andando, nei casi più gravi, a trasformare l’affido condiviso in affido esclusivo.

Affido esclusivo questo cui si può approdare, in caso estremi, anche nell’ipotesi in cui sia il genitore non collocatario a non voler esercitare il suo diritto/dovere di visita del figlio.

genitore non collocatario

Mancato esercizio del diritto di vista da parte del genitore non collocatario – Conseguenze

Può verificarsi, infatti, anche il caso contrario, ovvero che il genitore non collocatario non intenda esercitare il suo diritto/dovere di frequentare i figli, affidati ad esso, congiuntamente all’altro genitore.

L’affido condiviso presuppone che entrambi i genitori siano parimenti presenti nella vita dei figli, cooperando alla relativa assistenza, educazione ed istruzione, in modo tale che venga garantita ai figli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni.

Ma a volte accade che il genitore non collocatario mostri di non occuparsi in modo continuativo del benessere psicofisico dei figli, che non faccia alcuno sforzo per conoscerne e comprenderne i bisogni, lasciando all’altro il peso della relativa crescita.

Cosa è possibile fare in tal caso?

È possibile, in particolare, per il genitore collocatario, piuttosto che per il figlio, costringere l’altro genitore ad una frequentazione rispettosa quanto meno dei provvedimenti presi dal Giudice in sede di separazione e di divorzio?

La risposta è negativa.

Il diritto di visita non può essere oggetto di provvedimenti coercitivi:

“Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata» (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 06.03.2020, n. 6471).

Il diritto di visita si sostanzia, cioè, in un potere/funzione destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte e non può conseguentemente essere imposto.

Questo ovviamente non vuol dire che il disinteresse del genitore nei confronti del figlio non abbia conseguenze, ciò tanto più se le condotte contestate si traducano in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, ponendo seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

L’inerzia del genitore non collocatario può, quindi, portare ad una eccezionale applicazione dell‘affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), piuttosto che alla decadenza della responsabilità genitoriale e all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), ovvero alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

Ovviamente per giungere ad una o più delle su esposte drastiche conseguenze, sarà necessario che il disinteresse del genitore non sia occasionale, ma continuativo,  espressivo di una chiara volontà di abdicare alla sua funzione genitoriale.

Avv. Paola Martino

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