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Mantenimento figli, mancato pagamento, spese straordinarie e tutela

La Cassazione chiarisce la tipologia di spese straordinarie per le quali sia possibile far valere l’originario provvedimento (o accordo) che stabilisce il contributo al mantenimento figli

In sede di separazione e/o di divorzio il Giudice – o le parti qualora si ricorra alla negoziazione assistita – in presenza di figli, minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, stabilisce a loro favore un assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

In detto assegno rientrano tutte le spese c.d. ordinarie, quali ad esempio vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico e di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, gite scolastiche.

Tutte le spese diverse da quelle ordinarie rientrano nel concetto di spesa straordinaria, il cui peso verrà sostenuto da entrambi i genitori nella percentuale indicata nel provvedimento di separazione o divorzio (spesso al 50%), che stabilisce il mantenimento figli

Al fine di rendere più agevole, per i Giudici, gli Avvocati e le Parti, la distinzione tra spese ordinarie (ricomprese nell’assegno mensile) e spese straordinarie, nel 2014 venne stilato un Protocollo d’intesa tra la Prima Sezione del Tribunale di Roma e il Foro dei relativi avvocati, contenente un elenco dettagliato, tanto delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, distinguendo queste ultime in quelle che richiedono necessariamente la previa concertazione con il genitore non collocatario (in difetto della quale alcun esborso potrà essere richiesto a quest’ultimo) e quelle c.d. indifferibili ed urgenti, per le quali, ai fini del relativo rimborso, alcun previo accordo con l’altro genitore è richiesto:

http://www.separazione-divorzio.com/documenti/protocolli/ROMA%20Protocollo-intesa-Tribunale-Roma-spese-straord-figli.pdf

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 27/10/2020) 13-01-2021, n. 379), è intervenuta proprio sull’argomento delle spese straordinarie, individuando, in caso di relativo mancato contributo al pagamento da parte dell’altro genitore, quelle per le quali sia necessario munirsi di un nuovo provvedimento giudiziale, diverso rispetto a quello precedente che ha stabilito l’assegno di mantenimento in favore dei figli, e quelle per le quali, invece, sia possibile utilizzare per il recupero forzoso lo stesso titolo fondante il mantenimento (la sentenza ovvero l’accordo di negoziazione).

In particolare la Corte si è concentrata su di una particolare tipologia di spese: quelle mediche e scolastiche.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che le spese mediche e scolastiche – quando siano destinate a soddisfare i bisogni ordinari del figlio e si presentino pertanto come routinarie, ovvero prevedibili anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, e quindi sostanzialmente certe nell’an – pur essendo straordinarie, ovvero non rientrando nell’assegno mensile di mantenimento, comunque hanno l’effetto di integrarlo.

Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento di questa tipologia di spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate, per recuperarle forzosamente dall’altro, può azionare il titolo originario (giudiziale o negoziale) ottenuto in sede di separazione/divorzio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l’esborso effettuato.

Ciò non toglie che quegli importi (precettati) saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell’opposizione precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio”.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

A differenza della spese straordinarie “ordinarie” quelle realmente straordinarie, in quanto estranee al circuito della ordinarietà, debbono essere, salvo che nel caso di urgenza, concordate tra i genitori per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.

In caso in cui dette spese straordinarie, nonostante siano state concordate, non vengano sostenute da uno dei due genitori, quello che le ha anticipate non potrà procedere con la notifica dell’intimazione di pagamento (atto di precetto) nel quale invocare l’originario titolo che ha determinato l’obbligo al contributo per il mantenimento figli, ma dovrà procedere ad un vero e proprio accertamento giudiziale per ottenere un autonomo e nuovo provvedimento (a valere come titolo esecutivo), dietro esercizio di apposita causa. Di qui l’opportunità che l’accordo su tali spese avvenga mediante un atto scritto, che consenta, ove non rispettato, una più celere tutela del diritto, ad esempio in via ingiuntiva.

Avv. Paola Martino

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