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mantenimento figli

Mantenimento figli, mancato pagamento, spese straordinarie e tutela

La Cassazione chiarisce la tipologia di spese straordinarie per le quali sia possibile far valere l’originario provvedimento (o accordo) che stabilisce il contributo al mantenimento figli

In sede di separazione e/o di divorzio il Giudice – o le parti qualora si ricorra alla negoziazione assistita – in presenza di figli, minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, stabilisce a loro favore un assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

In detto assegno rientrano tutte le spese c.d. ordinarie, quali ad esempio vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) materiale scolastico e di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, gite scolastiche.

Tutte le spese diverse da quelle ordinarie rientrano nel concetto di spesa straordinaria, il cui peso verrà sostenuto da entrambi i genitori nella percentuale indicata nel provvedimento di separazione o divorzio (spesso al 50%), che stabilisce il mantenimento figli

Al fine di rendere più agevole, per i Giudici, gli Avvocati e le Parti, la distinzione tra spese ordinarie (ricomprese nell’assegno mensile) e spese straordinarie, nel 2014 venne stilato un Protocollo d’intesa tra la Prima Sezione del Tribunale di Roma e il Foro dei relativi avvocati, contenente un elenco dettagliato, tanto delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, distinguendo queste ultime in quelle che richiedono necessariamente la previa concertazione con il genitore non collocatario (in difetto della quale alcun esborso potrà essere richiesto a quest’ultimo) e quelle c.d. indifferibili ed urgenti, per le quali, ai fini del relativo rimborso, alcun previo accordo con l’altro genitore è richiesto:

http://www.separazione-divorzio.com/documenti/protocolli/ROMA%20Protocollo-intesa-Tribunale-Roma-spese-straord-figli.pdf

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 27/10/2020) 13-01-2021, n. 379), è intervenuta proprio sull’argomento delle spese straordinarie, individuando, in caso di relativo mancato contributo al pagamento da parte dell’altro genitore, quelle per le quali sia necessario munirsi di un nuovo provvedimento giudiziale, diverso rispetto a quello precedente che ha stabilito l’assegno di mantenimento in favore dei figli, e quelle per le quali, invece, sia possibile utilizzare per il recupero forzoso lo stesso titolo fondante il mantenimento (la sentenza ovvero l’accordo di negoziazione).

In particolare la Corte si è concentrata su di una particolare tipologia di spese: quelle mediche e scolastiche.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che le spese mediche e scolastiche – quando siano destinate a soddisfare i bisogni ordinari del figlio e si presentino pertanto come routinarie, ovvero prevedibili anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, e quindi sostanzialmente certe nell’an – pur essendo straordinarie, ovvero non rientrando nell’assegno mensile di mantenimento, comunque hanno l’effetto di integrarlo.

Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento di questa tipologia di spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate, per recuperarle forzosamente dall’altro, può azionare il titolo originario (giudiziale o negoziale) ottenuto in sede di separazione/divorzio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l’esborso effettuato.

Ciò non toglie che quegli importi (precettati) saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell’opposizione precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio”.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

A differenza della spese straordinarie “ordinarie” quelle realmente straordinarie, in quanto estranee al circuito della ordinarietà, debbono essere, salvo che nel caso di urgenza, concordate tra i genitori per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.

In caso in cui dette spese straordinarie, nonostante siano state concordate, non vengano sostenute da uno dei due genitori, quello che le ha anticipate non potrà procedere con la notifica dell’intimazione di pagamento (atto di precetto) nel quale invocare l’originario titolo che ha determinato l’obbligo al contributo per il mantenimento figli, ma dovrà procedere ad un vero e proprio accertamento giudiziale per ottenere un autonomo e nuovo provvedimento (a valere come titolo esecutivo), dietro esercizio di apposita causa. Di qui l’opportunità che l’accordo su tali spese avvenga mediante un atto scritto, che consenta, ove non rispettato, una più celere tutela del diritto, ad esempio in via ingiuntiva.

Avv. Paola Martino

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assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento, accertamento diretto reddito patrimoniale e finanziario del coniuge

Separazione e Divorzio – Assegno di Mantenimento – Il coniuge può accertare direttamente la reale situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’ altro coniuge

Il Consiglio di Stato consente al coniuge di accedere direttamente all’Agenzia delle Entrate per estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge, senza attendere l’ordine del giudice.

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 ha dato risposta positiva alla domanda se il coniuge, in vista della istaurazione del procedimento di separazione e/o divorzio, o nel corso di esso, per esigenze di tutela e difesa, possa estrarre copia dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge senza attendere l’ordine del Giudice, accedendo direttamente all’ Agenzia delle Entrate.

Ciò agevola grandemente l’istruttoria di questi procedimenti.

Nei procedimenti di separazione e di divorzio, l’ostacolo più grande, che a volte si incontra per determinare l’importo dell’ assegno di mantenimento, per il coniuge economicamente più debole e per i figli, è, invero, la mancanza di una piena conoscenza della effettiva situazione economica dell’eventuale obbligato; laddove per situazione economica deve intendersi non solo il livello di reddito dell’altro coniuge, ma anche il relativo patrimonio  mobiliare, immobiliare e finanziario, soprattutto nei casi in cui il coniuge, possibile obbligato al mantenimento, ometta di depositare in giudizio la documentazione utile a tal fine.

Si aggiunga, poi, come a volte accada che il coniuge più debole opti per una più complessa separazione giudiziale, anziché per una più rapida e snella separazione consensuale, laddove ritenga che l’altro abbia “tesori” nascosti che, ritiene, sarebbero rilevanti, ove divenissero visibili agli occhi del Giudice, ai fini della determinazione di un più cospicuo assegno di mantenimento.

Per cui appare certamente utile, ove si abbiano seri dubbi sulla reale consistenza economica del coniuge dal quale ci si sta separando o divorziando, procedere ad un preventivo accertamento del relativo reale stato delle sostanze, prima di decidere per quale forma di separazione optare.

Ciò anche in considerazione del fatto che il coniuge, che intende occultare eventuali sostanze patrimoniali e/o finanziarie e/o reddituali all’altro – confidando, così, di ottenere  la liquidazione di un assegno di mantenimento inferiore al suo reale stato economico – potrebbe giungere a più miti consigli, ove l’altro gli mostrasse di aver acquisito, in ogni caso,  la documentazione necessaria da esibire in Tribunale.

La grande novità portata da queste decisioni del Consiglio di Stato risiede nella circostanza che, in precedenza, il coniuge che volesse appurare il reale stato economico/finanziario dell’altro, doveva attendere l’instaurazione del giudizio di separazione o divorzio e confidare che il Giudice, a seguito delle sue difese, circa la non completezza della documentazione fornita dall’altro, ritenesse di esercitare d’ufficio i relativi poteri istruttori, come previsto dagli artt.  210 e ss Cond. Proc. Civ.

A seguito di queste decisioni, invece, il coniuge, senza attendere la decisione del Giudice e ben prima di intraprendere il procedimento giudiziale, può avere accesso diretto ai documenti nell’anagrafe tributaria, che possono essere qualificati come documenti amministrativi a tutti gli effetti e come tali accessibili in base agli arrt. 22 e ss. della legge 241/1990.

Tra i documenti, ai quali sarà possibile accedere ed estrarne copia, rientrano: le dichiarazione dei redditi e le certificazioni reddituali, i contratti di locazione immobiliare a terzi, gli atti, i dati e le informazioni contenute nell’archivio dell’anagrafe tributaria, nonché le comunicazione provenienti dagli operatori finanziari.

Si rileva come la domanda di accesso dovrà essere debitamente motivata, in ordine alle ragioni dell’accesso, dovrà, cioè, esplicitarsi che la persona su cui si chiede di acquisire la richiesta documentazione sia il coniuge, dal quale ci si sta separando o divorziando e che la richiesta documentazione abbia finalità difensive all’interno dell’istaurato o istaurando processo di separazione o di divorzio.

Al fine di evitare rigetti della domanda, potrebbe essere opportuno che la stessa venisse redatta con l’ausilio del medesimo avvocato che si occuperà dell’assistenza stragiudiziale o giudiziale della separazione o divorzio.

fac_simile_domanda_accesso_atti (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

sentenza CdS 19_2020

Avv. Paola Martino

 assegno di mantenimento coniuge senza reddito

 

 

 

genitore collocatario

Se il genitore collocatario ostacola il legame tra figlio minore e l’altro genitore

Cosa fare se il genitore collocatario, violando le decisioni del Giudice, impedisce o rende difficoltoso il rapporto del figlio minore con il genitore non collocatario.

A seguito di separazione, ovvero di divorzio può accadere che la conflittualità del rapporto di coppia si riverberi nel rapporto con i figli, sfociando in atteggiamenti ostruzionistici del genitore collocatario (ovvero del genitore presso il quale il figlio risiede prevalentemente), che può ostacolare, rendere più difficile, o, addirittura, impedire il rapporto del figlio con l’altro genitore.

Può accadere che nei giorni di visita del genitore non affidatario, l’altro accampi scuse, anche irrisorie, circa una presunta impossibilità del figlio di recarsi all’incontro, oppure che non comunichi preventivamente i relativi impegni di natura sportiva, familiare e sociale, al fine di escludere il genitore non collocatario dalla vita del figlio e rendere, così, più difficile lo sviluppo di un armonico rapporto.

Questi comportamenti nuocciono non solo all’altro genitore, ma soprattutto al figlio, che viene privato in questo modo del suo diritto alla bigenitorialità, ovvero del suo diritto ad avere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.

Come può il genitore non collocatario, a tutela sua e del figlio, reagire e neutralizzare il comportamento ostruzionistico dell’altro genitore?

La soluzione ci viene fornita, principalmente, dall’art. 709 Ter Cod.Proc.Civ..

Il genitore leso nel suo diritto/dovere di esercitare la sua genitorialità nei confronti del figlio, può, infatti, rivolgersi  al Tribunale del luogo di residenza del minore, il quale può adottare, anche congiuntamente, una serie di provvedimenti quali:

  • Ammonire il genitore inadempiente;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • Disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro, ad un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.

Il Giudice, ove ravvisi, poi, che detti provvedimenti non siano nel caso di specie sufficienti, può modificare direttamente i provvedimenti presi dall’originario Giudice in occasione del procedimento di separazione e/o divorzio, andando, nei casi più gravi, a trasformare l’affido condiviso in affido esclusivo.

Affido esclusivo questo cui si può approdare, in caso estremi, anche nell’ipotesi in cui sia il genitore non collocatario a non voler esercitare il suo diritto/dovere di visita del figlio.

genitore non collocatario

Mancato esercizio del diritto di vista da parte del genitore non collocatario – Conseguenze

Può verificarsi, infatti, anche il caso contrario, ovvero che il genitore non collocatario non intenda esercitare il suo diritto/dovere di frequentare i figli, affidati ad esso, congiuntamente all’altro genitore.

L’affido condiviso presuppone che entrambi i genitori siano parimenti presenti nella vita dei figli, cooperando alla relativa assistenza, educazione ed istruzione, in modo tale che venga garantita ai figli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni.

Ma a volte accade che il genitore non collocatario mostri di non occuparsi in modo continuativo del benessere psicofisico dei figli, che non faccia alcuno sforzo per conoscerne e comprenderne i bisogni, lasciando all’altro il peso della relativa crescita.

Cosa è possibile fare in tal caso?

È possibile, in particolare, per il genitore collocatario, piuttosto che per il figlio, costringere l’altro genitore ad una frequentazione rispettosa quanto meno dei provvedimenti presi dal Giudice in sede di separazione e di divorzio?

La risposta è negativa.

Il diritto di visita non può essere oggetto di provvedimenti coercitivi:

“Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata» (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 06.03.2020, n. 6471).

Il diritto di visita si sostanzia, cioè, in un potere/funzione destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte e non può conseguentemente essere imposto.

Questo ovviamente non vuol dire che il disinteresse del genitore nei confronti del figlio non abbia conseguenze, ciò tanto più se le condotte contestate si traducano in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, ponendo seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

L’inerzia del genitore non collocatario può, quindi, portare ad una eccezionale applicazione dell‘affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), piuttosto che alla decadenza della responsabilità genitoriale e all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), ovvero alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

Ovviamente per giungere ad una o più delle su esposte drastiche conseguenze, sarà necessario che il disinteresse del genitore non sia occasionale, ma continuativo,  espressivo di una chiara volontà di abdicare alla sua funzione genitoriale.

Avv. Paola Martino

genitore collocatario obblighi

mamma e papà

Non ho l’età….. per rimanere con mamma e papà

Quando viene meno il diritto per i figli maggiorenni di permanere  nella casa famigliare.

Nella nostra società non costituisce di certo un episodio isolato quello del permanere presso la casa famigliare dei figli una volta che questi siano divenuti, non solo maggiorenni, ma ampiamente adulti.

Questo uso comune e diffuso non pone alcun problema giuridicamente rilevante sin quando i genitori siano d’accordo con detta convivenza.

Ma cosa accade se mamma e papà dicono di no?

Sino a che età, cioè, il figlio maggiorenne ha diritto, di permanere “gratuitamente” nella casa familiare.

Sul punto, la giurisprudenza tanto di legittimità che di merito è intervenuta individuando nei 34 anni del figlio il limite temporale dell’obbligo di mantenimento in capo ai genitori e con esso il diritto del figlio di permanere all’interno della casa familiare.

Ma cosa accade se, superato quel limite temporale, il figlio non sia, in ogni caso, ancora divenuto economicamente autosufficiente.

Sono obbligati in tal caso i genitori a tenere il figlio in casa con loro?

La risposta è negativa.

La giurisprudenza ritiene che, superato detto limite temporale, debba ritenersi esaurito l’obbligo dei genitori di perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, quale che siano i risultati raggiunti dal figlio.

Con la conseguenza che al compimento dei 34 anni, il figlio non economicamente autosufficiente può, ove ricorrano le condizioni, pretendere dai genitori unicamente gli alimenti;

diritto agli alimenti questo certamente più contenuto e ristretto rispetto al diritto al mantenimento, non comprendente, tra l’altro, diritto di abitare nella casa familiare.

L’art. 443 del Codice civile, statuisce, infatti, che “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”.

Pertanto, il permanere presso la casa familiare del figlio ultra trentaquattrenne, ma non autosufficiente, è rimesso alla scelta del genitore che, ove voglia, potrebbe richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato, con il solo limite di concedergli un termine ragionevole, salvo, nell’ipotesi in cui opti per l’allontanamento, l’obbligo di corrispondergli tramite assegno periodico gli alimenti.

assegno divorzile

Assegno divorzile a coniuge economicamente autosufficiente

Divorzio – Tribunale di Roma – Assegno divorzile a coniuge nonostante relativa autosufficienza economica – Rilevanza della storia familiare – Contributo della moglie alla crescita professionale del marito – Esclusione comunque dell’utilizzo del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza del luglio 2017 ha riconosciuto, in fase di divorzio, un rilevante assegno divorzile di mantenimento di € 1.600,00 a favore del coniuge economicamente più debole – nel caso di specie la moglie – nonostante le stessa fosse dal punto di vista economico del tutto indipendente.

Sul punto si ricorda come la Corte di Cassazione, andando a modificare una giurisprudenza consolidata da decenni, con la sentenza n. 11504 del 10.05.2017 ha inaugurato, in tema di assegno divorzile, un nuovo orientamento, scardinando il dogma della conservazione, successivamente al divorzio, del tenore di vita goduto durante la pregressa vita matrimoniale.

La Cassazione ha quindi statuito – valorizzando il principio dell’autoresponsabiltà economica dei coniugi – che ove il coniuge avente teoricamente diritto all’assegno di mantenimento, ovvero economicamente più debole – versi in una condizione di obiettiva indipendenza economica, lo stesso non abbia diritto ad alcun assegno.

Il Tribunale di Roma nella sentenza sopra citata ha ritenuto di non recepire tout court l’insegnamento della Corte, ma di adattarlo alle specificità del caso sottoposto al suo giudizio.

Invero, nel caso in parola è stato riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un rilevante assegno di mantenimento nonostante la stessa avesse un reddito annuo netto di circa 35.000,00 euro.

Le ragioni del riconoscimento sono da ricercarsi nella particolare storia familiare che aveva contraddistinto la coppia di coniugi.

Nel corso del giudizio era infatti emerso come la moglie avesse lasciato il suo lavoro a tempo indeterminato per seguire il marito, aiutandolo ad intessere una fitta rete di rapporti sociali che lo avevano agevolato nella sua carriera di neurochirurgo e che, solo dopo che i coniugi si erano nuovamente stabiliti nella città di origine, la stessa aveva ripreso a lavorare, ma questa volta con contratti a tempo determinato, scontando il tempo di lontananza dal mondo del lavoro.

Ove si consideri che nel caso di specie la moglie non aveva alcuna casa di proprietà e che il divario tra i redditi dei due coniugi era notevole, appare evidente come la ratio della attribuzione dell’assegno in parola di € 1.600 non era quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio – molto più cospicuo dovendo essere in questo caso l’assegno medesimo – bensì, per usare le stesse parole del Tribunale, quello di garantire “una prospettiva di stabilità abitativa nonostante la mancanza di beni patrimoniali e sotto questo profilo liberarla da una potenziale condizione di incertezza legata alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo”.

Detta sentenza costituisce pertanto un interessante precedente del Tribunale capitolino per il quale l’autosufficienza economica del coniuge più debole non esclude automaticamente il riconoscimento allo stesso dell’assegno divorzile, dovendo la relativa spettanza essere determinata avuto riguardo alla specifica storia che di volta in volta ha contraddistinto la ex coppia.

infiltrazioni lastrico solare

Infiltrazioni lastrico solare, risarcimento di danni causati

Risarcimento dei danni da infiltrazioni del lastrico solare: permane l’applicazione dell’art. 1126 cod.civ. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 10 maggio 2016, n. 9449)

Come diceva Tancredi ne Il Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Probabilmente è stato lo stesso pensiero che ha attraversato le menti dei Consiglieri delle Sezioni Unite, chiamati a riesaminare la questione della responsabilità per i danni causati da infiltrazioni dal lastrico solare.
Sul punto, infatti, si erano già espresse le stesse Sezioni Unite con la decisione n. 3672/1997, statuendo che la responsabilità per danni prodotti all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare non vada ricollegata al disposto dell’art. 2051 c.c., ma all‘art. 1123 cod. civ., nel caso di lastrico condominiale, e all‘art. 1126 cod. civ., nel caso di lastrico in proprietà o uso esclusivo.
Queste due disposizione non hanno solo la funzione di disciplinare il diritto dei proprietari delle rispettive parti del fabbricato e l’utilità che questi ne possono trarre, statuendo la ripartizione delle spese interne, ma danno vita a delle obbligazione propter rem, simili a quelle che insorgono a carico ed a favore dei comproprietari del muro comune per la sua manutenzione, a norma dell’art. 882 cod. civ., posta a carico ed a favore dei condomini dell’edificio e aventi ad oggetto “la prestazione delle spese per la conservazione dei beni esistenti nell’edificio, siano essi comuni o esclusivi.”, al fine di garantire, nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio, l’integrità dei beni comuni.
Considerando, però, che tale obbligazione non insorge a carico di un terzo che entri in qualche modo in relazione con il danneggiato, ma, proprio come per le obbligazioni nascenti da contratto, si configura solo a carico di soggetti determinati, vale dire i partecipanti al condominio, le conseguenze del relativo inadempimento devono essere disciplinate dall’art. 1218 cod. civ..
Pertanto, in base alla decisione del 1997, il difetto di manutenzione del lastrico solare configura un inadempimento delle obbligazioni propter rem di tutelare l’integrità dello stesso lastrico solare, da cui, sul piano materiale e di fatto, possono derivare danni all’appartamento sottostante, di cui sono responsabili tutte le parti inadempienti all’obbligazione reale di conservazione, secondo gli stessi criteri di imputazione e di ripartizione dell’obbligazione inadempiuta, disposti dall’art. 1126 cod. civ., vale a dire, i condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi; il titolare della proprietà o dell’uso esclusivi, in ragione del terzo residuo.
Questo orientamento è stato fortemente criticato dalla Dottrina, che ha continuato a ricondurre la responsabilità nel caso di omessa manutenzione del lastrico solare in proprietà esclusiva all’art. 2051 c.c., rilevando l’inapplicabilità della ripartizione dell’art. 1126 c.c., in quanto riferito esclusivamente alle spese per la riparazione e la ricostruzione del lastrico solare, e dalla successiva giurisprudenza (Cass. n. 6376/2006; Cass. n. 642/2003; Cass. n. 15131/2001; Cass. n. 7727/2000) sul presupposto che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, essendo obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, risponde, in base al disposto dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Secondo questo indirizzo, dunque, la legittimazione passiva del condominio sussiste anche per quanto riguarda i danni subiti dai singoli condomini (Cass. n. 6849/2001; Cass. n. 643/2003), in quanto, a tal fine, i criteri di ripartizione delle spese necessarie (ex art. 1126 cod. civ.) non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. (Cass. n. 3676/2006; Cass. n. 5848/2007; Cass. n. 4596/2012).
Altre pronunce della Suprema Corte hanno applicato l’art. 2051 c.c. nell’ipotesi di cattiva manutenzione di cose in uso esclusivo al condomino, seguendo il principio che addebita il danno ascrivibile ai singoli o al condominio all’eventuale comportamento lesivo di chi lo ha cagionato (Cass. 7727/07; 6376/06; 642/03; 15131/01)
Ci sono state anche decisione estreme, che hanno invece ritenuto che “la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non – nemmeno in via concorrente – sul condominio” (Cass. n. 15300/2013; Cass. n. 9084/2010).
Tali e tante sono state le critiche espresse che, dopo quasi 20 anni di dispute, la Seconda Sezione della Cassazione ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite, con la ordinanza interlocutoria n. 13526/2014, sollecitando un ripensamento sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori.
Così, con la sentenza n. 9449/2016, le Sezioni Unite, in evidente riforma del precedente orientamento, hanno rilevato che non esiste, in forza degli art. 1123 e 126 cod. civ, una preesistente obbligazione propter rem nei confronti del proprietario dell’appartamento sottostante, il quale risulta terzo rispetto al rapporto tra il proprietario del lastrico solare e il lastrico stesso.
Pertanto, secondo la Corte, alla produzione di un danno, per effetto della violazione di un obbligo di custodia e comunque di un dovere di manutenzione del lastrico solare da parte del titolare dell’uso esclusivo, non  può applicarsi una disciplina di tipo obbligatorio, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, ma di tipo extracontrattuale.
In particolare, poiché il soggetto che ha l’uso esclusivo del lastrico solare ha un rapporto specifico con la copertura dell’edificio condominiale, che, da un lato, gli consente di utilizzarlo in via esclusiva, dall’altro lo costituisce quale custode della superficie stessa, la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare, ricade nell’ambito di operatività dell’art. 2051 cod. civ..
D’altra parte, il lastrico solare assolve anche la funzione di assicurare la copertura dell’edificio o di parte di esso ed è proprio per questa specifica utilità in ambito condominiale che si configura anche una concorrente responsabilità del condominio, nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ..
Vi sono, quindi, due diverse posizioni: la prima del titolare dell’uso esclusivo, tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione; la seconda del condominio, tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio, che concorrono, in base alla ripartizione stabilita dall’art. 1126 cod. civ., per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare.
In considerazione di questo diverso inquadramento giuridico, ci si sarebbe aspettato l’applicazione di un diverso criterio di ripartizione del risarcimento del danno derivante agli appartamenti sottostanti dalle infiltrazioni nel lastrico solare.
Invece, le Sezioni Unite ritengono che, non potendo esercitarsi la custodia sulla struttura sottostante il lastrico solare nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna, ma operando per questa parte di struttura il dovere di controllo in capo all’amministratore del condominio, considerando la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio per l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione, il criterio di riparto, previsto per le spese previsto dall’art. 1126 cod. civ., continua a costituire un “parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all’uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante”.
Pertanto, nonostante gli Ermellini abbiano completamente stravolto la precedente qualificazione giuridica della fattispecie, le spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare e per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni saranno ripartite nella misura di un terzo a carico del titolare del diritto d’uso esclusivo e nella misura di due terzi tra i condomini sottostanti il lastrico danneggiato, in proporzione al valore del piano e alla porzione del piano di ciascuno, esattamente come statuito dalla sentenza del 1997.
L’unica concreta e comunque rilevante differenza, rispetto alla precedente interpretazione, è data dall’applicazione nei confronti del titolare del diritto d’uso esclusivo del lastrico solare, di tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione, alla imputazione e alla esclusione della responsabilità.
In particolare, si esclude che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere tenuto a risarcire i danni sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo questi essere risarciti dal proprietario della unità immobiliare al momento del fatto, mentre si conferma il principio già affermato per cui “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (Cass. n. 1674/2015).

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