Assegno mantenimento figlio maggiorenne, nullità dell’accordo per la corresponsione dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 Aprile 2021, ha escluso che i genitori, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, possano accordarsi per la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne.
Capita spesso – a seguito di una sentenza di separazione e/o divorzio che statuisce il mantenimento per i figli della coppia – che una volta raggiunta la maggiore età di questi, il genitore onerato del mantenimento – motivato a volte da un rapporto fortemente conflittuale con l’altro genitore con il quale i figli convivono prevalentemente –decida, in via unilaterale, o nelle migliori ipotesi, in accordo con l’altro genitore, di corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al figlio e non più all’ex coniuge.
È bene sapere che tale decisione può ritorcersi contro il genitore/debitore dell’assegno, dal momento che i pagamenti effettuati direttamente al figlio non sono validi, nel senso che non lo liberano dell’obbligazione mensile di mantenimento, e possono essere, pertanto, richiesti nuovamente dall’altro genitore, con conseguente versamento della medesima somma per due volte.
Ciò, come detto, anche nella ipotesi in cui l’altro genitore abbia manifestato il suo consenso a che l’assegno venga versato direttamente al figlio.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti rilevato, nella sopra indicata ordinanza che “la determinazione dell’assegno i mantenimento dei figli, da parte del coniuge, separato (o divorziato n.d.r.) risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”
Questo significa che una volta che il provvedimento del Giudice ha stabilito chi è il debitore dell’assegno di mantenimento e chi è il creditore, le parti non possano modificare detta statuizione, se non ricorrendo nuovamente all’Autorità giudiziaria.
L’unico rimedio che hanno a disposizione i genitori ed il figlio è che il genitore/creditore dell’assegno indichi, all’altro genitore/debitore, nel figlio il soggetto legittimato a ricevere l’assegno.
Ciò in quanto l’art. 1188 Cod. Civ. prevede che il pagamento possa essere effettuato, oltre che direttamente al creditore, anche alla persona indicata dal creditore medesimo, in questo caso il figlio.
Con questo escamotage il pagamento effettuato dal genitore al figlio sarà valido ed estintivo dell’obbligazione mensile, in quanto i genitori del figlio maggiorenne non si sono accordati per mutare la persona del creditore – dal genitore al figlio – ma solo per mutare il soggetto legittimato a ricevere l’assegno, che rimane di competenza dell’altro genitore.
Si tratta di una soluzione non pienamente soddisfacente, in quanto, da un lato, il figlio non potrà disporre liberamente dell’assegno – ma dovrà, ove richiesto, corrisponderlo al genitore con il quale convive.-, dall’altro tale indicazione del figlio come soggetto legittimato al pagamento è suscettibile di essere revocata in ogni tempo dal genitore avente diritto.
Tuttavia tale soluzione mette, comunque, il genitore tenuto a versare il mantenimento al riparo da richieste dell’altro genitore di corresponsione di somme già versate.
L’unica strada che consentirebbe al figlio di disporre liberamente dell’importo dell’assegno e al genitore/debitore di mettersi al riparo da ripensamenti dell’altro è quella di adire nuovamente l’Autorità giudiziaria per ottenere una modifica delle condizioni di separazione/divorzio con specifico riferimento al mantenimento dei figli.
Alla luce di quanto sopra si consiglia, in via generale, di non procedere, sia di propria iniziativa, sia con l’accordo dell’ex coniuge, alla modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio senza prima aver consultato il proprio avvocato, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 11/12/2020) 13-04-2021, n. 9700