mantenimento figli maggiorenni

Mantenimento Figli Maggiorenni – Fino a quando?

La Cassazione, con la sentenza n. 17183 del 14.08.2020, delinea i presupposti per il permanere in capo ad i genitori dell’obbligo di mantenimento dei figli divenuti maggiorenni

Prima di tutto, si evidenzia come l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente non discenda dalla legge.

Non vi è, cioè, alcuna norma di legge che imponga ai genitori di mantenere i figli ultra diciottenni.

In secondo luogo, il figlio può dirsi divenuto economicamente autosufficiente quando sia in grado di soddisfare da solo le sue primarie esigenze di vita, ovvero quando la retribuzione che ricava dalla sua attività è tale da garantirgli una esistenza dignitosa.

Se nasce questione in merito (se, in altri termini, il figlio ultra diciottenne  vuole essere mantenuto, contro la volontà dei genitori) sarà un Giudice ad accertare, caso per caso, la ricorrenza di detto obbligo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Queste circostanze sono state delineate in una interessantissima sentenza  dell’ agosto del 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha precisato i confini di detto obbligo di mantenimento.

In sintesi e con le necessarie semplificazioni, la Cassazione afferma che l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa dirsi cessato:

  • quando il figlio decida di intraprendere gli studi universitari dopo le superiori, ma non segua gli stessi in maniera diligente, trascinandosi stancamente in un percorso di studi per nulla proficuo;
  • quando, terminato il ciclo di studi ritenuto consono alle sue inclinazione ed attitudini, il figlio non si ponga attivamente alla ricerca di un lavoro;
  • quando lo stesso si intestardisca a cercare solo un lavoro conforme al suo percorso di studi, ignorando ogni altra occasione di lavoro.

Il principio portato avanti dalla Cassazione è, infatti, quello per il quale il figlio, che ha raggiunto la maggiore età, abbia il dovere, per il principio di auto responsabilità, di cercare e trovare l’autosufficienza economica, contemperando le sue aspirazioni, con il concreto mercato del lavoro.

La Cassazione, infatti, ritiene che una volta raggiunta la maggiore età, si debba presumere l’idoneità al reddito, ovvero la capacità del figlio di rendersi indipendente ed economicamente autosufficiente, se il figlio vuole essere mantenuto (contro il parere dei genitori), oltre il raggiungimento di questa età, dovrà essere lui (e non i genitori, per il principio di vicinanza della prova) a dimostrare di aver diritto al mantenimento ulteriore.

Dovrà, quindi, dimostrare di aver intrapreso un serio e non pretestuoso corso di studio ulteriore rispetto alle scuole superiori e di avere  le capacità e le competenza per portarlo a compimento entro i termini di legge.

Ad esempio, il figlio si “guadagna” il diritto ad essere mantenuto anche dopo le superiori se dimostra di aver vinto borse per i suoi studi universitari, dimostrando in tal modo la serietà della sua intenzione di proseguire in maniera proficua nel suo percorso formativo.

Del pari, dovrà dimostrare, per essere mantenuto anche dopo il conseguimento della laurea, di aver fatto tutto quanto in suo potere per trovare un lavoro, sia esso o meno rispondente alla propria specificazione preparazione professionale, non esistendo il diritto di essere mantenuto sin quando non si trovi esattamente il lavoro per il quale si è studiato.

La Cassazione ritiene, cioè, che il figlio –  terminati, nei giusti tempi gli studi  e trascorso un ragionevole lasso di tempo (che la stessa Corte indica come breve) per trovare una occupazione corrispondente alla tipologia di studi effettuata  –  abbia il dovere di cercare un qualunque lavoro in grado di assicuragli un’esistenza autonoma in attesa dell’auspicato lavoro del tutto rispondente alle proprie soggettive aspirazioni.

Si vogliono in questo modo evitare forme di parassitismo di figli ormai adulti a carico di genitori sempre più anziani

Il Giudice, nel valutare il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, terrà, fra l’altro, conto dei dati statistici, da cui risulti il tempo medio in un dato momento storico necessario all’ottenimento di una occupazione a seconda del grado di preparazione conseguito.

Fermo rimanendo che se il figlio non trova detto tipo di occupazione dovrà dimostrare, per continuare ad aver diritto al mantenimento, di aver fatto il possibile per conseguire comunque un lavoro.

Questa valutazione giudiziale sarà tanto più rigorosa, quanto più il figlio che pretende il mantenimento sia divenuto adulto.

Certamente, poi, il diritto al mantenimento del figlio cessa del tutto, nel caso in cui lo stesso si sposi o comunque dia vita ad un una autonomo nucleo familiare, dal momento che il matrimonio o la convivenza attestano il raggiungimento di una maturità affettiva e personale che di per sé sola fa venire meno ogni obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine.

Mantenimento figli maggiorenni Sentenza Cassazione n. 17183 

Avv. Paola Martino

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