assegno divorzile

Assegno divorzile a coniuge economicamente autosufficiente

Divorzio – Tribunale di Roma – Assegno divorzile a coniuge nonostante relativa autosufficienza economica – Rilevanza della storia familiare – Contributo della moglie alla crescita professionale del marito – Esclusione comunque dell’utilizzo del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza del luglio 2017 ha riconosciuto, in fase di divorzio, un rilevante assegno divorzile di mantenimento di € 1.600,00 a favore del coniuge economicamente più debole – nel caso di specie la moglie – nonostante le stessa fosse dal punto di vista economico del tutto indipendente.

Sul punto si ricorda come la Corte di Cassazione, andando a modificare una giurisprudenza consolidata da decenni, con la sentenza n. 11504 del 10.05.2017 ha inaugurato, in tema di assegno divorzile, un nuovo orientamento, scardinando il dogma della conservazione, successivamente al divorzio, del tenore di vita goduto durante la pregressa vita matrimoniale.

La Cassazione ha quindi statuito – valorizzando il principio dell’autoresponsabiltà economica dei coniugi – che ove il coniuge avente teoricamente diritto all’assegno di mantenimento, ovvero economicamente più debole – versi in una condizione di obiettiva indipendenza economica, lo stesso non abbia diritto ad alcun assegno.

Il Tribunale di Roma nella sentenza sopra citata ha ritenuto di non recepire tout court l’insegnamento della Corte, ma di adattarlo alle specificità del caso sottoposto al suo giudizio.

Invero, nel caso in parola è stato riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un rilevante assegno di mantenimento nonostante la stessa avesse un reddito annuo netto di circa 35.000,00 euro.

Le ragioni del riconoscimento sono da ricercarsi nella particolare storia familiare che aveva contraddistinto la coppia di coniugi.

Nel corso del giudizio era infatti emerso come la moglie avesse lasciato il suo lavoro a tempo indeterminato per seguire il marito, aiutandolo ad intessere una fitta rete di rapporti sociali che lo avevano agevolato nella sua carriera di neurochirurgo e che, solo dopo che i coniugi si erano nuovamente stabiliti nella città di origine, la stessa aveva ripreso a lavorare, ma questa volta con contratti a tempo determinato, scontando il tempo di lontananza dal mondo del lavoro.

Ove si consideri che nel caso di specie la moglie non aveva alcuna casa di proprietà e che il divario tra i redditi dei due coniugi era notevole, appare evidente come la ratio della attribuzione dell’assegno in parola di € 1.600 non era quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio – molto più cospicuo dovendo essere in questo caso l’assegno medesimo – bensì, per usare le stesse parole del Tribunale, quello di garantire “una prospettiva di stabilità abitativa nonostante la mancanza di beni patrimoniali e sotto questo profilo liberarla da una potenziale condizione di incertezza legata alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo”.

Detta sentenza costituisce pertanto un interessante precedente del Tribunale capitolino per il quale l’autosufficienza economica del coniuge più debole non esclude automaticamente il riconoscimento allo stesso dell’assegno divorzile, dovendo la relativa spettanza essere determinata avuto riguardo alla specifica storia che di volta in volta ha contraddistinto la ex coppia.

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