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Carrozzerie convenzionate e assicurazioni: Tribunale di Torino ridisegna limiti delle franchigie

 

Quale tutela contro le clausole che impongono di rivolgersi a carrozzerie convenzionate con le assicurazioni: il Tribunale di Torino ridisegna i limiti delle franchigie

Una recente sentenza del Tribunale di Torino n. 1165 del 26.2.2026 affronta un tema molto comune per gli automobilisti: cosa succede quando l’assicurato sceglie una carrozzeria non convenzionata con la propria compagnia assicurativa? E soprattutto: l’assicurazione può ridurre drasticamente il rimborso previsto dalla polizza?

Il caso: danni da grandine e rimborso ridotto

Il caso nasce da un danno da grandine subito da un’automobile a Torino nell’agosto 2020. La vettura era coperta da una polizza contro i fenomeni naturali.

Dopo la riparazione, effettuata presso una carrozzeria non convenzionata, l’officina – divenuta cessionaria del credito dell’assicurata – aveva chiesto all’assicurazione il pagamento di circa 2.700 euro. La compagnia, però, aveva liquidato soltanto 1.300 euro, applicando una franchigia di 1.500 euro prevista dal contratto nel caso di riparazioni fuori dalla rete convenzionata.

Decisione del Giudice di Pace

In primo grado il Giudice di Pace aveva dato ragione all’automobilista, ritenendo la clausola “vessatoria”, cioè eccessivamente penalizzante per il consumatore, perché di fatto limitava la libertà di scegliere il proprio carrozziere.

Secondo quella decisione, una franchigia così elevata finiva per scoraggiare qualsiasi alternativa alle officine indicate dalla compagnia

Appello della compagnia assicurativa

La compagnia assicurativa ha però impugnato la sentenza davanti al Tribunale di Torino, sostenendo che la clausola non fosse abusiva ma semplicemente parte integrante del contratto assicurativo.

Ed è qui che arriva il passaggio più interessante della decisione.

Le clausole sulle carrozzerie convenzionate non sono automaticamente vessatorie

Il Tribunale ha infatti accolto solo in parte le ragioni dell’assicurazione.

Da un lato, ha chiarito che la clausola sulle carrozzerie convenzionate non è automaticamente “vessatoria”. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha spiegato che questo tipo di previsione non limita la responsabilità della compagnia, ma definisce il modo in cui il danno viene indennizzato.

In sostanza, si tratta di una clausola che delimita l’oggetto del contratto assicurativo e che, proprio per questo, non richiede necessariamente una specifica approvazione separata.

Limite imposto dal Tribunale: serve una giustificazione concreta

Tuttavia, ed è questo il punto centrale della sentenza, il Tribunale ha ritenuto comunque illegittimo il comportamento concreto della compagnia assicurativa.

Secondo il giudice, infatti, l’assicurazione non può limitarsi ad applicare automaticamente una franchigia molto elevata senza dimostrare quale reale interesse economico stia tutelando.

Nel caso specifico, la compagnia non aveva spiegato perché la scelta di una carrozzeria non convenzionata le avesse provocato un maggior costo o un effettivo pregiudizio economico.

Non aveva, ad esempio, dimostrato che presso le officine convenzionate il costo della riparazione sarebbe stato inferiore.

Buona fede contrattuale e abuso del diritto

Per il Tribunale, quindi, entra in gioco il principio di buona fede contrattuale. Anche quando una clausola è formalmente valida, il suo utilizzo deve essere coerente con correttezza ed equilibrio tra le parti. Diversamente si rischia un “abuso del diritto”: il titolare di un diritto contrattuale lo esercita in modo sproporzionato, arrecando un danno ingiustificato all’altra parte senza ottenere un vantaggio concreto meritevole di tutela.

Nel caso esaminato, la franchigia di 1.500 euro è stata considerata eccessiva anche rispetto al valore massimo garantito dalla polizza per quel tipo di evento, pari a 2.900 euro.

Di fatto, osserva il giudice, la compagnia ha dimezzato il rimborso senza fornire alcuna giustificazione concreta.

Perché il Tribunale ha confermato la condanna dell’assicurazione

Per questo motivo il Tribunale ha confermato la condanna dell’assicurazione al pagamento della differenza dovuta all’assicurato, pur correggendo la motivazione del Giudice di Pace.

Non perché la clausola fosse vessatoria, ma perché la sua applicazione concreta violava i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto

Libertà di scelta del carrozziere e tutela del consumatore

La decisione è particolarmente rilevante perché prova a trovare un equilibrio tra due esigenze contrapposte:

  • da una parte il diritto delle compagnie assicurative a contenere i costi attraverso reti convenzionate;
  • dall’altra il diritto del consumatore a non subire penalizzazioni sproporzionate quando sceglie liberamente il proprio riparatore.

In pratica, il messaggio del Tribunale è chiaro: le compagnie possono prevedere clausole che incentivano le carrozzerie convenzionate, ma non possono usarle in modo automatico e indiscriminato, e – aggiungiamo noi – non giustificato.

Se la penalizzazione economica è molto elevata, dovranno anche dimostrare che quella scelta dell’assicurato ha comportato un effettivo aggravio di costi.

La qualità della riparazione non è un aspetto secondario

Il Tribunale sottolinea un aspetto decisivo: la compagnia assicurativa non ha dimostrato quale concreto vantaggio economico avrebbe ottenuto se la riparazione fosse stata effettuata presso una carrozzeria convenzionata (anche in considerazione del fatto che – aggiungiamo noi – la stima del danno viene fatta da un Perito dell’assicurazione).

Eppure, proprio questo elemento era stato valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che in passato aveva ritenuto ammissibili clausole simili quando giustificate da un effettivo interesse economico dell’assicuratore e in assenza di un sacrificio ingiustificato per l’assicurato.

Ma è difficile sostenere che, in situazioni del genere, il consumatore non subisca uno svantaggio reale.

Anche qualora la compagnia riuscisse a dimostrare un risparmio economico, resta infatti evidente che imporre, direttamente o indirettamente, un determinato riparatore limita la libertà di scelta dell’automobilista su un aspetto tutt’altro che secondario.

La riparazione di un veicolo, infatti, non è una prestazione standardizzata.

Non tutte le carrozzerie lavorano allo stesso modo, non tutte utilizzano gli stessi materiali, le stesse tecniche o gli stessi livelli qualitativi. C’è differenza tra sostituire un componente e ripararlo, tra utilizzare ricambi originali o equivalenti, tra impiegare vernici di qualità o soluzioni più economiche.

In altre parole, non è affatto indifferente decidere a chi affidare la propria auto dopo un danno

Il significato pratico della sentenza

Per questo motivo appare arduo affermare che, per il danneggiato, ricevere un indennizzo in denaro equivalga sempre ad ottenere il veicolo riparato secondo le modalità scelte dall’assicurazione, ovvero presso una carrozzeria col medesimo convenzionata.

La valutazione su quale sia la soluzione migliore non può che spettare al proprietario del mezzo, cioè al soggetto che ha subito il danno e che dovrà convivere con il risultato della riparazione.

In questa prospettiva, l’obbligo (pena l’applicazione di maggiori scoperti) di rivolgersi a carrozzerie convenzionate rischia di comprimere la tutela del consumatore, sostituendo la valutazione dell’assicuratore a quella dell’interessato.

Ed è proprio qui che la sentenza del Tribunale di Torino assume particolare rilievo: pur senza mettere apertamente in discussione l’orientamento della Cassazione sulla validità di queste clausole, il giudice torinese valorizza il ruolo del giudice di merito nel verificare, caso per caso, se l’esercizio di tali prerogative contrattuali avvenga in modo corretto, proporzionato e rispettoso dell’equilibrio tra le parti.

Avv. Giorgio Falini

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