Gli Accordi Interprofessionali nella Distribuzione di Carburanti: Inquadramento Normativo e Rilevanza nei Contratti
Una recente sentenza del Tribunale di Foggia (n. 1242/2025) ha offerto un’importante occasione di chiarimento sull’efficacia e l’applicazione degli accordi interprofessionali nel settore della distribuzione di carburanti, in particolare per le attività cosiddette “non oil”, come bar, tabacchi e officine presenti nelle aree di servizio.
Quadro Normativo di Riferimento
Il riferimento normativo principale è il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, che ha liberalizzato l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti e ha previsto, all’art. 1, comma 6, che la gestione degli impianti può essere affidata a terzi (gestori) attraverso contratti che regolano, tra l’altro, l’uso gratuito delle attrezzature, secondo modalità stabilite da accordi interprofessionali.
Tali accordi devono essere stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative dei titolari di autorizzazione e dei gestori a livello nazionale.
La successiva legge 5 marzo 2001, n. 57, all’art. 19, ha integrato questa disciplina introducendo gli accordi aziendali (o “di colore“), stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e le associazioni rappresentative dei gestori, per la regolazione dei rapporti economici e contrattuali anche nelle attività accessorie al rifornimento.
Accordi Interprofessionali vs Accordi Aziendali
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. n. 239/2012) e ribadito dal Tribunale di Foggia, si tratta di due livelli distinti di contrattazione:
Accordi interprofessionali: di livello orizzontale, coinvolgono l’intero comparto (tutte le compagnie e tutte le associazioni dei gestori).
Accordi aziendali: di livello verticale, regolano i rapporti tra la singola compagnia e le associazioni di categoria dei gestori.
Efficacia degli Accordi Interprofessionali “Non Oil”
Nella sentenza in oggetto, il Tribunale ha riconosciuto la perdurante efficacia degli accordi interprofessionali del 1997 e del 1998, specificamente nella parte relativa alle attività “non oil”.
Infatti, pur successivamente integrati dalla legge 57/2001 con la previsione degli accordi aziendali, questi ultimi non hanno regolato la materia “non oil”, lasciando quindi vigenti gli accordi interprofessionali per tale ambito.
Ne consegue che:
- Gli accordi interprofessionali restano pienamente applicabili fino a sostituzione o modifica con accordi aziendali specifici sulla materia.
- Ogni pattuizione contraria a quanto previsto da tali accordi è nulla di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 10, del d.lgs. 32/1998 e viene sostituita automaticamente dalla disciplina pattizia prevista dagli accordi interprofessionali (art. 1339 c.c.).
Impatto sui Contratti di Affitto di Azienda
In particolare, per le attività “non oil” come i bar negli impianti di distribuzione, la determinazione dei canoni deve rispettare i parametri fissati dagli accordi interprofessionali.
La sentenza ha infatti verificato la congruità del canone previsto nel contratto impugnato rispetto alla “Tabella NON OIL” allegata all’accordo interprofessionale del 1998, escludendo qualsiasi violazione.
In altra fattispecie, il Tribunale di Torino, con sentenza dell’1.2.2016, ebbe invece ad accogliere la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in più in violazione degli Accordi Interprofessionali.
Conclusioni
Questa decisione conferma l’importanza per gli operatori del settore di:
- Conoscere il sistema degli accordi interprofessionali e aziendali.
- Verificare la validità delle pattuizioni contrattuali alla luce di tali accordi, soprattutto per le attività accessorie alla vendita di carburanti.
- Considerare la possibilità di contestare le clausole contrattuali difformi rispetto agli accordi interprofessionali ancora vigenti.
La vicenda giudiziaria in esame rafforza la centralità di questi strumenti pattizi nel garantire un equilibrio economico tra compagnie petrolifere e gestori, nonché la correttezza dei rapporti contrattuali nel settore della distribuzione carburanti.