Dopo diverse ordinanze in cui i giudici, dichiaratisi incompetenti, si sono “spogliati” anche della decisione sulle spese di lite, limitatamente a tale fase, finalmente una statuizione che ribadisce il potere/dovere del giudice di liquidare tali spese “nel provvedimento con il quale abbia declinato la propria competenza, trattandosi di un’ordinanza (art. 279 cod. proc. civ.) che ha valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto idonea a chiudere il processo davanti al giudice che l’ha emessa” |
